Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8962 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, via C. Duilio 22, presso

l’agenzia Omnia Service, rappresentato e difeso dagli avv. Allena G.

e E. Spinas, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 367/2004 della Corte d’appello di Cagliari,

Sezione distaccata di Sassari, depositata il 21 giugno 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CICCOLO Pasquale Maria, che ha

chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha ribadito il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da S.A. nei confronti di P. A..

Risulta dalla sentenza impugnata che con una scrittura privata del (OMISSIS) S.A. aveva acquistato da P.A. ottomila quote della SOIES s.r.l. per il valore nominale di L. mille ciascuna, impegnandosi al versamento di un compenso aggiuntivo di dieci milioni di lire, quale remunerazione della pregressa attività di amministrazione svolta dal venditore. Divenuto a sua volta amministratore della società, S.A. ne aveva tuttavia scoperto debiti per L. 38.496.767 occultati dal venditore, che per di più aveva indebitamente immesso in circolazione i titoli cambiar consegnatigli a garanzia dell’obbligazione relativa al compenso aggiuntivo.

S.A. aveva pertanto convenuto in giudizio P. A. per i danni.

La sua domanda era stata respinta in entrambi i gradi di merito. Ma la Corte di cassazione, adita dall’attore, aveva annullato la sentenza d’appello, rilevando che la mancata impugnazione della scrittura di cessione delle quote non precludesse la domanda di risarcimento dei danni a norma dell’art. 1440 c.c. e dichiarando assorbito un motivo di ricorso relativo alle spese di causa.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice del rinvio ha ritenuto che la censura relativa alla regolamentazione delle spese fosse stata abbandonata, in quanto non riproposta; e, nel ribadire il rigetto della domanda, ha rilevato che S.A. ha mancato di provare il fondamento della sua pretesa, perchè non ha documentato quale fosse stata la rappresentazione dello stato patrimoniale della società al momento dell’acquisto delle quote nè quello effettivo che assume di avere successivamente scoperto. Sicchè non risulta ammissibile neppure una consulenza tecnica contabile, che non potrebbe supplire a una carenza di prova, mentre la prova testimoniale dedotta dall’attore verte su circostanze irrilevanti.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione S. A. e propone quattro motivi d’impugnazione. Non ha spiegato difese P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 112, 116 e 384 c.p.c., art. 1321 e ss., 1362 e 1383 e ss c.c.; con il secondo vizio di motivazione in ordine ai fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme violate. Sostiene di avere provato già con i documenti allegati all’atto di citazione l’entità dei debiti occultati da P.A., confermata poi anche dalle deposizioni testimoniali, che indicavano nell’Inail il maggior creditore. E lamenta che sulle censure mosse in proposito alla sentenza di primo grado i giudici del rinvio non si siano pronunciati.

Aggiunge che comunque non gli si può addebitare la mancanza di un formale stato passivo al momento della cessione, definita sulla base di un brogliaccio redatti di pugno da P.A.. E’ con tale brogliaccio che i giudici del merito avrebbero dovuto confrontare la documentazione prodotta in giudizio dall’attore, perchè lo stato patrimoniale si redige appunto sulla base dei documenti contabili.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 61 e 244 c.p.c., lamentando l’erroneo diniego sia della consulenza contabile sia della prova testimoniale.

Sostiene di avere provato i fatti sui quali andava espletata la consulenza contabile, avendo prodotto sia lo stato patrimoniale redatto da P.A. sia la documentazione contabile cui raffrontarlo. Aggiunge che comunque anche la consulenza contabile può essere destinata all’acquisizione di una prova; e che ulteriori informazioni utili al consulente sarebbero state acquisibili con la prova testimoniale erroneamente negata.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 91 e 384 c.p.c., lamentando che erroneamente i giudici del rinvio abbiano considerato rinunciata la censura relativa alla regolamentazione delle spese. Censura comunque la sua condanna alle spese.

2. Sono fondati e assorbenti i primi tre motivi del ricorso, nella parte in cui censurano la mancata ammissione della consulenza contabile. Non v’ è dubbio, infatti, che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” (Cass., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314).

Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314). E secondo la giurisprudenza di questa corte è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass., sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615).

Nel caso in esame invece i giudici del merito si sono limitati a rilevare la mancata produzione dello stato patrimoniale della società al momento della cessione delle quote e al momento della successiva scoperta dei debiti occulti; senza considerare che la redazione di una situazione patrimoniale è operazione tecnica, che richiede competenze specifiche nell’analisi e nel coordinamento di documenti contabili.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, essendo risultato ingiustificato il diniego di ammissione della consulenza contabile richiesta dall’attore.

Risulta assorbito il motivo relativo alle spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA