Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8961 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18676/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., Società Soggetta all’attività di direzione e

coordinamento di “EQUITALIA S.P.A.”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI

MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SHODESH PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 70, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SCARDACCIONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 10663/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2015; R.G.N. 9229/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2015, riformando la sentenza di primo grado e decidendo sull’opposizione a iscrizione ipotecaria, con la quale l’opponente aveva eccepito anche l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale, di tutti gli atti successivi e dell’iscrizione ipotecaria, sul presupposto dell’illegittimità dell’iscrizione in difetto di prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento;

2. la Corte territoriale, premesso che l’opponente aveva sostenuto che la cartella non era mai stata notificata ed aveva disconosciuto espressamente la conformità all’originale delle immagini ottiche prodotte da Equitalia Sud s.p.a. per dimostrare l’avvenuta notifica, senza che il concessionario avesse mai adempiuto all’ordine del giudice di depositare l’originale, ha ritenuto, ai sensi dell’art. 2719 c.c., che difettasse del tutto la prova della notificazione della cartella, con la conseguente nullità della cartella e di tutti gli atti successivi, ivi compresa l’iscrizione ipotecaria;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, Shodesh piccola società cooperativa a r.l.;

4. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712,2719 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c., in ragione del fatto che Shodesh Piccola s.c.r.l. aveva contestato la non conformità all’originale delle riproduzioni prodotte da Equitalia Sud s.p.a. in modo del tutto generico e, quindi, in modo non idoneo a determinare l’inefficacia probatoria delle stesse copie prodotte;

6. il motivo è fondato;

7. risulta, infatti, da quanto riportato in sentenza, che la società si era limitata a formulare espressa dichiarazione di disconoscimento della relata di notifica della cartella esattoriale all’originale e la stessa controricorrente ha riferito di aver operato il disconoscimento nelle note autorizzate nei seguenti termini “(..) Pertanto la produzione di tutta la documentazione cartacea richiesta deve avvenire esclusivamente mediante il deposito in versione originale degli atti e della relativa di notifica, – (Cassazione a Sezioni Unite n. 627 del 2008) e non tramite presentazione di fotoriproduzioni meccaniche prive di prova certa e non munite di efficacia probatoria rispetto agli originali che vengono espressamente disconosciute da parte ricorrente anche in caso di contumacia in violazione del combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 c.c. (Cassazione del 30 aprile 2010, n. 10492 e del 24 aprile 2009, n. 9773) (…)”, senza ulteriori specificazioni;

8. la contestazione della conformità all’originale degli atti prodotti in copia ottica è all’evidenza priva di specificazione mancando del tutto l’indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall’originale;

9. si tratta, dunque, di contestazione inefficace, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha consolidato il principio secondo il quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v. Cass. nn. 27633 del 2018, 7106 del 2016, 7775 del 2014);

10. dunque, anche in questa sede va ribadito che l’art. 2719 c.c., esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all’originale ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico, e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13425 del 2014);

11. nel caso in esame, la Corte di appello ha errato nel dare atto che il documento fosse stato espressamente disconosciuto, non essendo a tal fine sufficiente la generica contestazione dell’efficacia probatoria, per cui la sentenza va cassata e va disposto il rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame della controversia alla luce del principio sopra enunciato;

12. il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 e, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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