Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8961 del 05/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 12069-2013 proposto da:
IMBLEMA GIUSEPPE MBLGPP6OR14L142W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FONDIARIA SAI SPA, TAMLEASING SPA IN LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA, MENEGATTI LUIGI;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE DIAPPET.T_,C) di
NAPOLI dell’I. 1 /01/2013, depositata il 29/01/2013;
Data pubblicazione: 05/05/2015
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1. Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha Ric. 2013 n. 12069 sez. M3 - ud. 11-03-2015
-2- - dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giuseppe Imblema avverso la
sentenza n. 99 del 2008 del Tribunale di Torre Annunziata. La Corte ha ritenuto
che questa sentenza fosse stata pronunciata dal Tribunale quale giudice
dell'appello, investito del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, e che,
con l'appello, l'Imblema abbia perciò introdotto un'ulteriore fase di gravame
avverso una sentenza già pronunciata da un giudice di secondo grado.
Il ricorso per cassazione è svolto con un motivo. Le intimate non si difendono.
2.- Con l'unico motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, in relazione
all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli arti. 323, 339, 354, 359 e 383 cod. proc.
civ..
Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato perché la Corte di
Cassazione, con la sentenza del 3 dicembre 2003 n. 18472, aveva rinviato al
Tribunale, non quale giudice d'appello, bensì quale giudice di primo grado,
essendo stato oramai soppresso l'ufficio del Pretore: e ciò in ragione del fatto
che nel giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi a quest'ultimo, avrebbe dovuto
essere integrato il contraddittorio e che, non avendo il Tribunale, in sede
d'appello, riscontrato tale nullità, l'intero giudizio era nullo e le parti andavano
rimesse al primo giudice. Pertanto, secondo il ricorrente, è stata la Corte di
Cassazione a rimettere gli atti a quest'ultimo, facendo applicazione dell'art.
354, comma primo, e dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., in
accoglimento corrispondente motivo di ricorso.
Aggiunge il ricorrente che egli ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata quale giudice di primo grado e conseguentemente il
Tribunale ha deciso quale giudice del rinvio in primo grado.
Pertanto, sarebbe errata la sentenza che ha deciso nel senso dell'inammissibilità
del gravame.
3.- Il ricorso è manifestamente fondato.
La norma di legge applicata dalla sentenza di questa Corte n. 18472/2003,
richiamata in ricorso, è quella di cui al terzo comma dell'art. 383 cod. proc.
civ., per la quale, quando risulta integrata la violazione delle norme sul
litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha
disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha
provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo
comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di
giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse
ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure (così, da ultimo,
Cass. n. 18127/13).
La Cassazione ha riscontrato il vizio della sentenza di primo grado, allora
pronunciata dal Pretore, per difetto di integrità del contraddittorio e La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Perciò il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata ed il
giudizio va rinviato alla Corte d'Appello di Napoli in diversa
composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di
cassazione. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la
decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2015, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di conseguentemente ha accolto il motivo di ricorso concernente il vizio della
sentenza di secondo grado che, anziché fare applicazione dell'art. 354 cod.
proc. civ., aveva deciso nel merito.
Conseguentemente, ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado che,
essendo stato frattanto soppresso l'ufficio del Pretore, ha finito per coincidere
con il Tribunale di Torre Annunziata, già giudice d'appello.
Quest'ultimo ha deciso come giudice del rinvio. ai sensi del menzionato alt
383, comma terzo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 354, comma primo, cod.
proc. civ.
Pertanto, avverso la sentenza, emessa per la prima volta a contraddittorio
integro, il rimedio esperibile è quello ordinario dell'appello.
In conclusione, si propone l'aceoglimento del ricorso con le statuizioni
consequenziali.>>.