Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8961 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 12069-2013 proposto da:
IMBLEMA GIUSEPPE MBLGPP6OR14L142W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FONDIARIA SAI SPA, TAMLEASING SPA IN LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA, MENEGATTI LUIGI;

intimati

avverso la sentenza n. 258/2013 della CORTE DIAPPET.T_,C) di
NAPOLI dell’I. 1 /01/2013, depositata il 29/01/2013;

Data pubblicazione: 05/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.
Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1. Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha Ric. 2013 n. 12069 sez. M3 - ud. 11-03-2015 -2- - dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giuseppe Imblema avverso la sentenza n. 99 del 2008 del Tribunale di Torre Annunziata. La Corte ha ritenuto che questa sentenza fosse stata pronunciata dal Tribunale quale giudice dell'appello, investito del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, e che, con l'appello, l'Imblema abbia perciò introdotto un'ulteriore fase di gravame avverso una sentenza già pronunciata da un giudice di secondo grado. Il ricorso per cassazione è svolto con un motivo. Le intimate non si difendono. 2.- Con l'unico motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli arti. 323, 339, 354, 359 e 383 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato perché la Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 dicembre 2003 n. 18472, aveva rinviato al Tribunale, non quale giudice d'appello, bensì quale giudice di primo grado, essendo stato oramai soppresso l'ufficio del Pretore: e ciò in ragione del fatto che nel giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi a quest'ultimo, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio e che, non avendo il Tribunale, in sede d'appello, riscontrato tale nullità, l'intero giudizio era nullo e le parti andavano rimesse al primo giudice. Pertanto, secondo il ricorrente, è stata la Corte di Cassazione a rimettere gli atti a quest'ultimo, facendo applicazione dell'art. 354, comma primo, e dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., in accoglimento corrispondente motivo di ricorso. Aggiunge il ricorrente che egli ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata quale giudice di primo grado e conseguentemente il Tribunale ha deciso quale giudice del rinvio in primo grado. Pertanto, sarebbe errata la sentenza che ha deciso nel senso dell'inammissibilità del gravame. 3.- Il ricorso è manifestamente fondato. La norma di legge applicata dalla sentenza di questa Corte n. 18472/2003, richiamata in ricorso, è quella di cui al terzo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., per la quale, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure (così, da ultimo, Cass. n. 18127/13). La Cassazione ha riscontrato il vizio della sentenza di primo grado, allora pronunciata dal Pretore, per difetto di integrità del contraddittorio e La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Perciò il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2015, nella camera di consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di conseguentemente ha accolto il motivo di ricorso concernente il vizio della sentenza di secondo grado che, anziché fare applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ., aveva deciso nel merito. Conseguentemente, ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado che, essendo stato frattanto soppresso l'ufficio del Pretore, ha finito per coincidere con il Tribunale di Torre Annunziata, già giudice d'appello. Quest'ultimo ha deciso come giudice del rinvio. ai sensi del menzionato alt 383, comma terzo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 354, comma primo, cod. proc. civ. Pertanto, avverso la sentenza, emessa per la prima volta a contraddittorio integro, il rimedio esperibile è quello ordinario dell'appello. In conclusione, si propone l'aceoglimento del ricorso con le statuizioni consequenziali.>>.

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