Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8960 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7195/2006 proposto da:

COSTRUZIONI VANNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

(C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA, F. DENZA 27, presso

l’avvocato PIPERNO PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati

PIPERNO Alberto, SENSI GIOVANNI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA U.S.L. N. (OMISSIS) DI FIRENZE;

– intimata –

sul ricorso 11995/2006 proposto da:

GESTIONE LIQUIDATORE DELLA U.S.L. N. (OMISSIS) DI FIRENZE, in

persona

del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso l’avvocato TURCO ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VICICONTE GAETANO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COSTRUZIONI VANNI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO,

in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 27, presso l’avvocato PIPERNO PAOLO, rappresentata

e difesa dagli avvocati SENSI GIOVANNI, PIPERNO ALBERTO, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1431/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIPERNO ALBERTO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PRATINI CATIA, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa riunione, per

l’accoglimento del primo e secondo motivo, con assorbimento degli

altri motivi del ricorso principale; rigetto del primo motivo e

inammissibilità degli altri motivi del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo del 30 ottobre 2002, il Collegio arbitrale previsto dal contratto di appalto stipulato il (OMISSIS) tra la USL (OMISSIS) di Firenze e la s.r.l. Vanni Costruzioni per la esecuzione di una prima parte dei lavori di restauro del complesso ospedaliero di (OMISSIS), dichiarò legittimi sia l’atto di diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto nonchè alla consegna di tutti i lavori, notificato il 14 dicembre 1993 alla stazione appaltante, sia la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, successivamente dichiarata dall’impresa con lettera del 4 gennaio 1994;ed accolse numerose riserve da quest’ultima formulate durante l’esecuzione dei lavori.

L’impugnazione della USL (OMISSIS) è stata accolta dalla Corte di appello di Firenze con sentenza non definitiva del 13 ottobre 2005, la quale:

a) ha dichiarato la nullità del lodo per difetto assoluto di motivazione in ordine agli addebiti relativi alla omessa, frazionata o ritardata consegna dei lavori da parte dell’amministrazione,che non consentivano di individuare la ratio della decisione adottata; b) ha respinto perchè non consentite dalle disposizioni del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, fondate sull’asserito inadempimento della committente all’obbligo di detta consegna; c) ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per provvedere sulle ulteriori pretese dell’impresa non collegate con l’inadempimento e la risoluzione suddetti.

Per la cassazione della sentenza, la soc. Vanni, nelle more posta in liquidazione ed in concordato preventivo, ha proposto ricorso per 6 motivi,illustrati da memoria; cui resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) che ha formulato a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre mezzi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno,anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale la soc. Vanni, deducendo violazione degli artt. 823 ed 829 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il lodo fosse incorso in difetto assoluto di motivazione senza avvedersi che con detto rilievo era stato in realtà censurato il merito della motivazione dalla Corte Territoriale non condiviso; che aveva peraltro omesso di valutarne interi passi esplicativi del pregiudizio arrecato all’appaltatore dalle consegne ritardate o frazionate, costituente il fulcro degli inadempimenti attribuiti alla committente, peraltro in aggiunta ad altri cui era incorsa nella successiva esecuzione dell’appalto. Senza considerare che anche il dissenso manifestato dagli arbitri alla corrente interpretazione della normativa del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, si era tradotto in una motivazione coerente e condivisibile, ben compresa dalla sentenza impugnata che contestandole aveva perciò stesso escluso il difetto di motivazione addebitato al lodo incorrendo essa nella violazione del combinato disposto degli artt. 823 ed 829 cod. proc. civ..

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 1362 cod. civ., art. 1363 cod. civ., e segg., in relazione al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, nonchè difetti di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere sostanzialmente addebitato al lodo un’erronea interpretazione di quest’ultima norma senza considerare che la stessa non poteva trovare applicazione al caso concreto in cui la vicenda non si era esaurita in tardive o frazionate consegne, ma era proseguita con continui inadempimenti e sospensioni della committente anche nel successivo corso dei lavori, di cui la consulenza tecnica eseguita aveva ampiamente accertato l’anomalo andamento riduttivamente ed erroneamente esauriti dalla Corte Territoriale in una questione di interpretazione della disposizione del capitolato relativa alla loro consegna.

Le suesposte censure sono infondate.

Al riguardo giova premettere che tanto gli Arbitri quanto la Corte di appello hanno riferito,considerandoli punti fermi ed indiscussi del rapporto svoltosi tra le parti: 1) che l’appalto doveva essere regolato in base al richiamo espresso dell’art. 4 lett. a del contratto, dalla normativa del capitolato generale di appalto contenuta nel menzionato D.P.R. n. 1063 del 1962; 2) che la consegna dei lavori non era avvenuta in unica soluzione, ma a più riprese con riguardo ai vari corpi del fabbricato; 3) che a seguito di carteggio intercorso tra i contraenti e di numerosi ordini di servizio della D.L., in data 14 dicembre 1993 la Costruzione Vanni aveva inviato alla stazione appaltante atto di diffida (in particolare) a completare le consegne ed a rimuovere le cause che avevano comportato diverse sospensioni dei lavori; e successivamente aveva dichiarato risoluto il contratto; 4) che con Delib. 19 febbraio 1994 la USL aveva a sua volta disposto la risoluzione del contratto di appalto ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 345, All. F. Malgrado le suddette premesse il lodo (per tale parte interamente trascritto nel ricorso, pag. 97 segg.) ha ritenuto nel capitolo 3^ della motivazione che le parti non avevano previsto affatto la consegna frazionata dei lavori ed ha evidenziato almeno tre distinte considerazioni che giustificavano siffatta conclusione; dalla quale ha tratto la conseguenza che la USL aveva impedito la prosecuzione dei lavori all’appaltatore, che correttamente aveva iscritto riserva.

Per cui anche a ritenere corretta questa interpretazione del contratto, dei verbali di consegna e dei comportamenti delle parti, e a non prendere in alcuna considerazione le censure formulate contro di essa dalla USL nell’atto di impugnazione (riportate dalla sentenza impugnata), a stessa induceva al più alla conclusione che la stazione appaltante era venuta meno agli obblighi assunti di consegna in unico lotto di tutti i lavori appaltati ed in particolare a quello di collaborazione che detta obbligazione comporta al fine di rendere possibile la esecuzione dell’opera; ma non spiegava ancora il percorso logico attraverso il quale il lodo era pervenuto a dichiarare legittima la risoluzione del contratto da parte dell’impresa,una volta che proprio il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, dagli stessi Arbitri richiamato nel corso del ragionamento – avendo dato atto che l’art. 7 del Capitolato speciale espressamente rinviava alla norma statale-dispone che “Se la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell’Amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto”, perciò in alternativa alla scelta di proseguirne l’esecuzione; e con la conseguenza che in nessuno dei due casi gli è consentito di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del committente.

Pertanto appare del tutto puntuale l’osservazione della sentenza impugnata che la motivazione è sulla circostanza a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli Arbitri, neppure considerando il riferimento al verbale di consegna relativo al reparto di Radiologia: posto che detto verbale, che non poteva all’evidenza valere per le consegne degli altri reparti, si limitava a spostare in avanti per la committente il relativo termine,sostanzialmente autorizzando la consegna differita di detta struttura;e perciò rendendo a maggior ragione necessaria la motivazione anche sulla conciliabilità di tale accordo novativo in termini favorevoli alla stazione appaltante,con la violazione dei termini di consegna alla stessa addebitata dagli Arbitri.

Nè queste carenze sono colmate dal successivo capitolo 4^ del lodo (pag. 99 e segg. ric.) ove invece si da per scontata l’applicazione al contratto dell’art. 10 del Capitolato che tale modalità di consegna nel comma 9 espressamente prevede, ed i primi giudici affrontano le problematiche di interpretazione della norma;

dissentendo consapevolmente da quella recepita dalla giurisprudenza prevalente e concludendo che anche la mancata tempestiva consegna dei lavori,tranne che nei casi di forza maggiore, costituisce un grave inadempimento contrattuale.

Questa Corte, infatti ha ripetutamente affermato che il principio – secondo cui il capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda gli appalti stipulati dagli altri enti pubblici, non opera quando le parti lo abbiano espressamente richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale; e che in tal caso il richiamo al capitolato generale contenuto nel capitolato speciale o nel contratto vale ad attribuire efficacia negoziale alle relative disposizioni, con il loro obbiettivo contenuto non modificabile nè dalle parti,nè dagli interpreti.

Il fatto cioè che il capitolato operasse per volontà pattizia e nei limiti della “relatio” non significava affatto che gli Arbitri potessero modificarne il contenuto o introdurre un’ipotesi di risoluzione non consentita dal menzionato art. 10: a meno che gli stessi dimostrassero che nella fattispecie la norma era stata solo parzialmente recepita ovvero recepita con specifiche deroghe e che i contraenti avessero espressamente previsto singole fattispecie in cui la mancata o frazionata consegna da parte della stazione appaltante si traducesse in un inadempimento colpevole valutabile a differenza di quanto dispone la norma suddetta ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 cod. civ..

Ma anche in tal caso occorreva una congrua motivazione del lodo non solo in merito al recepimento di un sistema misto così concepito da parte dei contraenti, ma anche sulla circostanza che le mancate o differite consegne dei reparti da parte della USL rientrassero proprio nelle ipotesi che il contratto ed i successivi accordi avevano voluto escludere dall’ambito di applicazione del menzionato art. 10; e considerare fattispecie tipiche di inadempimento valutabile ai fini della menzionata risoluzione. Laddove anche su tale punto manca qualsiasi motivazione degli Arbitri e resta il fatto,evidenziato dai giudici dell’impugnazione che a fronte del tenore letterale dell’art. 10 del capitolato che non consente la risoluzione neppure allorquando la “consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell’amministrazione…”, detta risoluzione sia stata egualmente pronunciata senza alcuna motivazione idonea dimostrare le ragioni per le quali la disposizione in questione non era stata osservata.

Siffatta carenza motivazionale non è, del resto, sfuggita all’Impresa, la quale nel ricorso ha osservato che il lodo nella parte conclusiva del ricordato capitolo 4^ aveva aggiunto altro addebito alla USL, ravvisato nella mancata approvazione di una serie di varianti resesi via via necessarie per il proseguimento dei lavori, quale ad esempio la Variante infettivi….”.

Ma a prescindere dalla palese incompatibilità di tale asserito inadempimento con quelli riguardanti la mancata o differita consegna che con quest’ultimo non poteva comunque essere cumulato proprio per il disposto dell’art. 10 del Capitolatola circostanza suddetta poteva introdurre un nuovo tema di indagine degli arbitri sugli inadempimenti della stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori, ma non concluderlo: dovendo gli stessi anzitutto spiegare di quali varianti si trattasse e per quali ragioni si erano rese necessarie, rispetto al contratto originale; e tale motivazione doveva essere particolarmente rigorosa anche perchè la stazione appaltante aveva prospettato la sussistenza di una serie di ordini di servizio emessa dalla Direzione dei Lavori cui l’impresa non aveva prestato ottemperanza,rifiutando di eseguire i lavori, e perchè la risoluzione del contratto in relazione a tale nuovo addebito poteva essere pronunciata soltanto a seguito di una valutazione sinergica e complessiva dei comportamenti di entrambi i contraenti. Laddove una motivazione al riguardo manca questa volta del tutto tanche con riguardo alla conciliabilità della pretesa dell’appaltatore alla variante suddetta con il disposto della L. n. 2248 del 1865, art. 342, che l’esclude disponendo che “non può l’appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l’ordine per iscritto dall’ingegnere direttore…”; ed il divieto è ribadito dal R.D. n. 350 del 1895, art. 20, comma 6, per il quale “nessuna variazione o addizione potrà essere eseguita dall’appaltatore senza l’ordine scritto dell’ingegnere direttore” (Cass. 8512/2008; 5278/2007; 12681/2004).

Con il terzo motivo, la soc. Vanni, deducendo violazione dell’art. 830 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione su punti decisivi della controversia censura la decisione impugnata per aver annullato l’intero lodo senza avvedersi che lo stesso conteneva una parte relativa alle numerose riserve apposte da essa impresa ed accolte dagli arbitri che erano del tutto indipendenti dalle questioni inerenti alle consegne; per cui non presentando le stesse e le statuizioni relative agli accessori alcuna connessione con gli asseriti vizi motivazionali del lodo rilevati dalla decisione impugnata,doveva nel caso trovare applicazione la seconda parte del 1 comma della norma suddetta che ne imponeva l’annullamento parziale scindendone la pronuncia sulla risoluzione del contratto da quella sulle riserve,che doveva essere confermata.

Con il quarto motivo,deducendo violazione degli art. 112 e 132 cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione e travisamento di fatti su punti decisivi della controversia, addebita alla sentenza impugnata:

a) di avere prospettato senza approfondirla una distinzione fondata sulle domande dell’impresa conseguenti a ritardo nelle consegne e richieste risarcitorie giustificate da ragioni diverse che si concretava in una non decisione dato che le ragioni di ciascuna riserva erano molteplici e la decisione non ha individuato alcun criterio per stabilire quali dovevano ritenersi respinte e quali no;

b) che conseguentemente il dispositivo di rigetto parziale appariva radicalmente nullo necessitando di ulteriore giudizio per chiarire quali richieste dovessero considerarsi respinte e si traduceva in un’omessa pronuncia su di esse, insuscettibile di essere eseguita; c) che in subordine difettava del tutto la motivazione sia nell’ipotesi che si ritenesse che la decisione aveva inteso respingere tutte le richieste risarcitorie, sia in quella di rigetto soltanto parziale, non essendo stata affrontata in alcun passaggio la questione dei contenuti, del merito e della definizione giuridica delle riserve risarcitorie dell’appaltatrice.

Anche queste censure sono infondate.

Il lodo, ritenute le gravi inadempienze di cui si è detto da parte della USL aveva dichiarato legittima la diffida ad adempiere del 14 dicembre 1993 notificatale dalla Vanni, e risoluto il contratto di appalto per fatto e colpa dell’ente appaltante; aveva quindi dichiarato l’inefficacia della successiva deliberazione della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto L. n. 2248 del 1865, ex art. 345, All. F. ed accogliendo (talvolta in parte) numerose delle riserve formulate dall’impresa aveva condannato la committente al pagamento dei relativi compensi aggiuntivi specificamente determinati per ciascuna di esse.

Si trattava di una decisione palesemente contraddittoria a prescindere dalle rilevate violazioni del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 10, in quanto una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza dell’operatività retroattiva di essa, stabilita dall’art. 1458 cod. civ., si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum” e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi (Cass. 12468/2004; 7470/2001);

per cui, venuto meno il rapporto negoziale e con esso il titolo giustificativo della loro attribuzione, non poteva più parlarsi delle riserve dell’impresa formulate nel corso della sua esecuzione, nè porsi alcuna questione della loro fondatezza: posto che le stesse presuppongono invece un contratto di appalto valido ed operante, data la funzione peculiare di far valere verso l’amministrazione committente diritti o pretese di maggiori compensi per la sua avvenuta esecuzione, rispetto al prezzo contrattuale originario (Cass. 2395/1989).

Nè tale incompatibilità logico-giuridica è venuta meno per l’annullamento del lodo da parte della Corte di appello che a seguito del giudizio rescissorio ha respinto (tra l’altro) la domanda dell’impresa di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, in quanto tale statuizione ha travolto quella consequenziale degli Arbitri relativa alla inefficacia della delibera della USL di risoluzione ipso iure del contratto in base al menzionato art. 345 c.p.c. (Cass. 17630/2007; 1114/1995): perciò rimasta ferma ed operante, ed idonea a provocare la (definitiva) caducazione del contratto di appalto nonchè a sostituire la disciplina dei corrispettivi predisposta dai contraenti (e dei compensi aggiuntivi conseguibili attraverso le riserve), con quella introdotta dalla ricordata norma. Per cui, del tutto correttamente la Corte di appello, ricorrendo la prima ipotesi dell’art. 830 cod. proc. civ., comma 1, ha annullato anche i capi del lodo relativi alla disciplina delle riserve che trovavano giustificazione soltanto nella avvenuta esecuzione di un regolare contratto di appalto e non erano perciò scindibili dalla sorte di quest’ultimo; ed all’esito del giudizio rescissorio ha sostituito alla loro disamina, inammissibile per tutte senza più distinzione a causa dell’avvenuta risoluzione del contratto, quella delle (eventuali) pretese (risarcitorie) dell’impresa a seconda che trovassero o meno titolo nella ritardata consegna dei lavori.

Ma la decisione non appare censurabile neppure ove ha respinto perchè infondate le domande di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante all’obbligo di consegna dei lavori e le richieste risarcitorie dell’impresa connesse a tali causali.

Al riguardo non è infatti esatto che la sentenza impugnata sia pervenuta a questa conclusione senza alcuna motivazione, avendo per un verso confermato l’applicabilità al contratto di appalto della normativa contenuta nell’art. 0 del Capitolato; e per altro verso recepito l’interpretazione della menzionata norma ripetutamente enunciata dalla più qualificata dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità (pag. 30-35),che qui giova riassumere: A) E’ vero che la “consegna dei lavori” all’appaltatore (peraltro essenziale per consentire la realizzazione delle opere contrattuali) si configura come un obbligo della P.A. (Cass. 9531/1997; 4869/1994), il cui inadempimento ancorchè disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale per l’Amministrazione, in quanto il dovere di collaborazione della stessa non cessa di essere contrattuale solo perchè deriva dalla legge, essendo questa una delle fonti d’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.; B) Sennonchè siffatto inadempimento trova “nel capitolato generale una disciplina peculiare che lo sottrae alla normativa generale dettata in tema di inadempimento contrattuale dal codice civile” (pag. 12):

disponendo l’art. 10, che la mancata consegna dai lavori da parte del committente nel termine ivi stabilito non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto nè di richiedere prestazioni risarcitorie, ma unicamente gli attribuisce la “facoltà” di presentare istanza di recesso dal contratto ed il diritto di pretendere, se tale istanza non è accolta, un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo oltre a un congruo prolungamento dal termine originariamente fissato (Cass. 1818/80;

4392/86; 7536/90; 4341/91; 3801/92). Consegue che la riconoscibilità di un risarcimento all’appaltatore può venire in esame “solo se questi abbia previamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto”, dovendosi altrimenti presumere che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri (Cass. 11327/1997;

4869/1994;3144/1994; 5596/1992). C) E’ poi evidente la ratio di tale disciplina, volta, da un lato, all’esigenza di porre in grado l’appaltatore di valutare con piena cognizione dei dati di riferimento, prima che abbia inizio l’esecuzione, l’opportunità di proporre il recesso, piuttosto che quella di continuare nell’esecuzione di contratto; ed al tempo stesso ad assicurare all’amministrazione la possibilità di conoscere immediatamente le conseguenze del ritardo e quindi l’opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell’eventuale superamento degli originari limiti di spesa; sicchè tale finalità sarebbe elusa ove fosse consentito all’appaltatore di formulare pretese risolutorie e risarcitorie senza il passaggio obbligato della istanza di recesso (Cass. 6178/2005; 21484/2004;

7069/2004).

Essendo, allora incontestato nella specie che l’impresa non aveva mai esercitato la facoltà di recesso concessa dalla norma, alla stessa era precluso sia di chiedere successivamente la risoluzione del contratto per l’inadempimento della committente ravvisato nella mancata,o frazionata consegna dei lavori (nonchè di raggiungere questo risultato con l’espediente di notificare alla stazione appaltante un atto di diffida o di messa in mora ex art. 1454 cod. civ.); sia ed a maggior ragione avanzare richieste risarcitorie per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo con cui la stessa era stata eseguita: che perciò la sentenza impugnata – anche a prescindere dalla risoluzione del contratto deliberata dalla stazione appaltante ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 345 – doveva necessariamente respingere già con la pronuncia non definitiva, non sussistendo in radice il diritto dell’appaltatore di richiederle.

Vero è poi che la pronuncia in questione non ha individuato quali poste in concreto spettassero all’impresa fra quelle domandate (ormai non più a titolo di riserve); e non è dunque sotto questo profilo eseguibile,abbisognando di ulteriori accertamenti istruttori per identificarle e stabilirne consistenza, contenuto e limiti. Ma è pur vero che la Corte di appello non ha inteso definire il giudizio, bensì proseguirlo proprio perchè ha condiviso la prospettazione della Vanni che ciascuna pretesa poteva fondarsi su “ragioni..molteplici e concorrenti” (pag. 140): classificabili non più in funzione delle riserve apposte dall’appaltatore in corso d’opera, ed in tale prospettiva esaminate dagli Arbitri, ma a seconda del loro collegamento o meno – perciò ancora da accertare – con la consegna dei lavori e la risoluzione del contratto per preteso inadempimento.

Per cui non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia nè in quello di omessa motivazione neppure in ordine alle pretese in questione (quelle cioè escluse dalla pronuncia di rigetto), essendosi avvalsa del disposto dell’art. 830 c.p.c., comma 2, che consente ai giudici dell’impugnazione, ove la causa non è in condizione di essere decisa,di rimetterla all’istruttore per compiere la necessaria istruzione a tale fine; ed avendo emesso sentenza non definitiva di cui all’art. 277 cod. proc. civ.. La quale,come è noto ha la funzione di statuire su questioni in senso lato pregiudiziali o su domande connesse o su alcuni capi dell’unica domanda ovvero solo sull'”an debeatur, e di rinviare il riconoscimento (o meno) del bene in contestazione (o di una parte di esso) all’esito di ulteriori acquisizioni probatorie (Cass. 5068/2001): senza perciò pregiudicare rispetto alle questioni riservate, l’esito della causa in relazione ad esse rimessa alla pronuncia definitiva.

Poichè pertanto spetta esclusivamente a quest’ultima stabilire se e quali poste siano dovute all’impresa fra quelle indicate dalla sentenza non definitiva, anche in relazione alla deliberata (ed ormai definitiva) risoluzione del contratto cit. D.P.R. n. 1062, ex art. 345, ed alla disciplina prevista da detta norma, restano assorbiti il quinto motivo di ricorso relativo al diritto dell’impresa di conseguire la rivalutazione monetaria delle somme che potrebbero esserle attribuite, nonchè il sesto relativo all’accertamento delle somme che avevano costituito oggetto di cessione ad alcuni soggetti terzi. E resta,infine assorbito,il ricorso incidentale in parte subordinato alla condizione non verificatasi dell’accoglimento di quello principale (par. 7), ed in parte relativo a censure dirette a prospettare altri profili di nullità del lodo (par. 8).

Ritiene il Collegio che le perplessità mostrate dalla giurisprudenza nel definire la nozione di motivazione mancante o carente del lodo, ai fini della sua impugnabilità, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l’incidentale ed interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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