Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8960 del 05/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8960 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 3593-2013 proposto da:
BARBAGALLO GIUSEPPE BRBGPP38L29A027Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO GIOVANNI CARACCIOLO, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
SCIURTI DONATO;
– intimato avverso la sentenza n. 602/2012 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 13/07/2012, depositata il 15/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA.

A632,
-45

Data pubblicazione: 05/05/2015

Premesso in fatto.

inammissibile l’appello proposto da Giuseppe Barbagallo avverso la sentenza
del Tribunale di Lecce pubblicata il 10 maggio 2008, poiché, essendo stata
pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, trattasi di sentenza
non impugnabile ai sensi dell’art. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante
dopo la modifica apportata dalla legge n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione
ad opera della legge n. 69 del 2009.
Il ricorso per cassazione è svolto con un unico motivo, per violazione e falsa
applicaizone delle norme di diritto in relazione agli artt. 615 e 616 cod. proc.
civ., nonché per vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’applicare al
caso di specie l’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 52 del
2006), perché quest’ultima norma avrebbe riguardato soltanto i giudizi di
opposizione all’esecuzione, quanto successivi all’inizio della stessa, ai sensi
dell’art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., non anche i giudizi che, come il
presente, erano introdotti ai sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perché la
Corte d’Appello ha deciso la questione sul regime di impugnazione della
sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. eiv. in modo conforme alla
giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per
mutare questo orientamento.
Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente
affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione
all’esecuzione pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono
impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616, ult. inc., e.p.c., nel testo
introdotto dall’art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l’art. 49, comma
2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione
ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a
contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, successivamente, Cass. n. 3688/11 ed
altre). Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc.
eiv. da Cass. ord. n. 17321/11.
Avuto riguardo all’argomento difensivo su cui si intrattiene il ricorrente, va
precisato che è stato escluso da questa Corte che fosse diversa la disciplina,
stabilita dal combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 616 cod. proc. eiv.
con l’art. 615 cod. proc. civ., riguardo il regime impugnatorio delle sentenze
prontinciate, rispettivamente, ai sensi del primo comma (da ritenersi appellabili
anche se pubblicate dopo il 1° marzo 2006) ed ai sensi del secondo comma
dell’art. 615 cod. proc. civ. (da ritenersi invece non impugnabili se pubblicate
dopo detta data). L’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei
giudizi di opposizione c.d. pre-esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo
originario del codice di rito, poiché, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è
sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze
conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto.
In effetti, dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera dell’art. 14 della legge
n. 52 del 2006, che vi ha aggiunto un ultimo inciso, per il quale la causa di
Ric. 2013 n. 03593 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha dichiarato La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Ritenuto in diritto. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimato non si è difeso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da patte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ric. 2013 n. 03593 sez. M3 - ud. 11-03-2015 -3- opposizione all'esecuzione "è decisa con sentenza non impugnabile", si pose un problema di coordinamento di tale norma —destinata, in sé e per sé, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l'inizio dell'esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi- con la norma del precedente articolo 615, comma primo, c.p.c.: all'interpretazione letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell'opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 10 marzo 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.e. (perché, a sua volta, disciplinata dall'art. 616 c.p.c.); si contrappose l'interpretazione che sosteneva l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell'appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615, comma primo, c.p.c. quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata. Quest'ultimo orientamento è stato seguito da questa Corte Suprema, in precedenti analoghi al presente, oramai numerosi, rispetto ai quali il principio è stato affermato esplicitamente (cfr. Cass. n. 14179/08, nonché Cass. ord. n. 9591/11) ovvero comunque presupposto (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 3688/11). Questo orientamento va qui ribadito. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..>>.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2015, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

articolo 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA