Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 896 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.16/01/2017),  n. 896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4222-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE N 140, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA FEDERICI

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA PAPA giusta procura

speciale prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CATANIA;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di CATANIA, emesso il

23/11/2015 e depositato il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 27 novembre 2015, il Giudice di pace di Catania ha respinto l’impugnazione proposta da B.A. contro il provvedimento della sua espulsione adottato dal Prefetto di quella stessa città, anche a seguito della reiezione del rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore di Ragusa. Avverso la decisione del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. L., con atto notificato il 18 marzo 2016, sulla base di tre motivi. Il Prefetto ed il Questore non hanno svolto difese.

Il ricorso, appare manifestamente infondato in relazione alle tre doglianze proposte dall’odierno ricorrente, e precisamente:

a) La prima di esse, con la quale si criticano i presunti vizi motivazionali oltre che quelli relativi alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 19, comma 1, per il rischio di persecuzione, per essere stato il ricorrente dichiarato disertore nel Paese di origine, per renitenza alle armi, nel corso dell’anno 1999, e per avere un orientamento omoaffettivo, punibile nel proprio Paese, non allega, in maniera autosufficiente, i fatti ed i dati in relazione ai quali avrebbe potuto o dovuto disporsi anche un accertamento d’ufficio, apparendo tali affermazioni del tutto prive, oltre che di prova, anche di analiticità e di specificità e, perciò, insuscettibili di accertamento, sicchè il giudizio del giudice a quo non appare censurabile;

b) La seconda (erroneamente definita come terza), con la quale si duole di presunti vizi di violazione dell’art. 13 e 35 TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1988, per le presunte gravissime condizioni fisiche proprie necessitanti di cure e terapie soffre degli stessi vizi della precedente doglianza, mancando persino dell’indicazione della malattia o dei sintomo e dello stato di attuale sua allocazione;

c) La terza doglianza (di mancata sospensione cautelare del provvedimento espulsivo) appare inammissibile perchè nuova, ancora una volta mancante di autosufficienza in relazione al “se, come, quando e dove” essa sia stata posta in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo, con particolare riferimento alle ragioni che avrebbero giustificato la richiesta interinale.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, senza che occorra provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede, e risultando esente da contributo unificato la controversia de qua.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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