Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8959 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13929/2015 proposto da:

F.L.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLINA DE CICCO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

e contro

S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1047/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2015 R.G.N. 786/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO

Alessandro, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta da F.L.A. avverso il fermo amministrativo eseguito da Equitalia Nord sulla base di cartelle non opposte relative a crediti previdenziali.

La Corte ha ritenuto, per quel che qui rileva, la regolarità della notifica del fermo e delle cartelle sulla cui base era stato emesso il fermo. Ha rilevato, infatti, la legittimità delle notifiche effettuate direttamente ad opera dell’agente della riscossione mediante il servizio postale in base al quale la notifica si ha per eseguita alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario,senza necessità di apposita relata di notifica. La Corte ha, inoltre, affermato che la prescrizione applicabile, in conformità all’art. 2953 c.c., era decennale e che nella specie non era maturata.

2. Avverso la sentenza ricorre il F. con tre motivi. Resiste Equitalia Nord. L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e omesso esame circa un fatto decisivo. Censura l’affermata legittimità della notifica del fermo e delle cartelle sulla cui base era stato emesso il fermo.

Rileva, circa la notifica del provvedimento amministrativo eseguita dal concessionario direttamente a mezzo posta, che non era dato conoscere il soggetto che aveva effettuato la notifica, o la qualifica, in assenza di relata di notifica, di timbro e data della busta con la quale era stato recapitato l’atto impugnato.

Lamenta che la Corte non aveva risposto circa la mancata ricezione delle cartelle. Osserva che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente perfezionata la notifica delle cartelle antecedenti al preavviso di fermo a seguito del deposito in busta chiusa e sigillata degli atti alla casa comunale, a causa dell’assenza dei destinatari e delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.. Rileva che nella specie vi era solo una temporanea assenza giornaliera da casa e, dunque, non sussistevano i presupposti per il deposito nella casa comunale e che detta questione era stata sollevata nel giudizio d’appello, ma la Corte aveva omesso di pronunciarsi.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente e ribadisce l’illegittimità del preavviso di fermo in quanto carente di motivazione e priva dell’allegazione delle cartelle di pagamento sulla cui base era stato emesso il fermo.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3,comma 9, stante l’intervenuta prescrizione quinquennale, maturatasi dopo la mancata tempestiva proposizione dell’opposizione alle cartelle.

6. Il ricorso è infondato.

7. Circa la regolarità della notifica del preavviso di fermo e delle cartelle eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta con avviso di ricevimento,ne va affermata l’ammissibilità in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr. in tal senso Cass. 6395/2014, n. 4567/2015, n. 20918/2016).

Va, inoltre, rilevato, che, come lo stesso ricorrente ha esposto circa il preavviso di fermo, tale atto era stato recapitato in data 21/4/2011 e dunque è circostanza pacifica che il preavviso abbia raggiunto lo scopo essendo stato ricevuto nella data suddetta.

8. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, altresì, che non aveva mai ricevuto la notifica delle cartelle, che la loro notifica sarebbe avvenuta con deposito presso la casa comunale e che la Corte aveva omesso di pronunciarsi circa la nullità di tale notifica effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sebbene in presenza di una mera assenza giornaliera da casa, tale da non legittimare il deposito presso la casa comunale.

A riguardo va rilevato che dalla sentenza impugnata emerge soltanto che il Tribunale aveva acquisito documentazione relativa alla prova dell’avvenuta notifica a mezzo posta ordinando la produzione degli avvisi di ricevimento da cui il giudice aveva potuto affermare la regolarità della notifica.

Il ricorrente riferisce, con il ricorso in cassazione, che là notifica era avvenuta mediante deposito presso la casa comunale e che della nullità di tale notifica aveva svolto specifico motivo di censura in appello. Il motivo difetta, tuttavia, di autosufficienza sia con riferimento all’avvenuta notifica a mezzo deposito presso la casa comunale e comunque circa le modalità della notifica delle cartelle, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, sia con riferimento all’avvenuta censura di tale modalità di notifica nel ricorso in appello. Sotto tale profilo il motivo risulta inammissibile valutato anche che l’omessa pronuncia è censurata dal ricorrente come “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” e dunque ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in luogo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

9. Quanto alla denuncia di difetto di allegazione degli atti richiamati solo per relationem ed al difetto di motivazione del preavviso di fermo, appare sufficiente rilevare che nel preavviso sono indicate le cartelle sulla cui base è stato emesso il preavviso,cartelle di cui il ricorrente aveva già la legale conoscenza, e nessuna limitazione al diritto di difesa risulta denunciato da insufficienza del contenuto del preavviso.

10. Con riferimento al terzo motivo la motivazione della Corte territoriale sul punto deve essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, pur rimanendo il dispositivo conforme a diritto.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016, e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

Tuttavia ciò non giova al ricorrente atteso che con riferimento ai contributi relativi al 2007 e 2008 l’intervenuta notifica del fermo in data 21/4/2011 ha interrotto il termine prescrizionale.

Quanto ai contributi relativi al 2006, che teoricamente potrebbero essere prescritti, il ricorso è privo di autosufficienza in quanto difetta la data di notifica della cartella.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese di lite a favore di Equitalia Nord. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ad Equitalia Nord le spese di lite liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali otre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. n 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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