Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8959 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4990-2005 proposto da:

Z.E. (c.f. (OMISSIS)) vedova B.,

B.I. (c.f. (OMISSIS)), B.V.

(c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di eredi di B.

C., nonche’ B.A. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLONIA 7, presso l’avvocato

PETRUCCI CLAUDIO, che li rappresenta e difende, le prime due giusta

procura speciale Notaio dott. MORUZZI LUIGI di BOLOGNA – Rep. n.

129671 del 17.02.05, la terza giusta procura in calce al ricorso, la

quarta giusta procura speciale Notaio dott. MASSIMO MEZZANOTTE di

MILANO – Rep. n. 164603 del 21.2.05;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO TIERREGI CONFEZIONI S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. R.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DI MONTE ARSICCIO 66,

presso l’avvocato MINGRONE FRANCA R., rappresentata e difesa

dall’avvocato TORRESE GENNARO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 709/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PETRUCCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIZZI MASSIMO, per delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.E., B.I., B.V., quali eredi di B.C. e B.A. proposero innanzi al Tribunale di Torre Annunziata opposizione avverso l’esclusione dallo stato passivo del fallimento Tierregi Confezioni s.p.a. del complessivo credito di L. 325.879.851 che avevano chiesto ammettersi in privilegio imputandolo ad arretrati provvisionali, rivalutazione, interessi ed indennita’ da cessazione del rapporto d’agenzia, discendente da quattro distinti contratti intervenuti tra la societa’ fallita e B.C., come Ditta Generale per la Moda ed B.A.. Nel contraddittorio della curatela che aveva eccepito l’indeterminatezza della domanda, il Tribunale adito respinse l’opposizione con sentenza n. 49 del 9 gennaio 2002.

La Corte d’appello di Napoli, con pronuncia n. 709 depositata il 26 febbraio 2004, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la precedente decisione sostenendo che l’appello non aveva investito le statuizioni del primo giudice, fondata sulla ravvisata indeterminatezza del petitum e sulla conseguente violazione del diritto di difesa della procedura. Tanto rilevando che del resto gli opponenti avevano ammesso di non esser in grado di determinare le provvigioni maturate, ricollegabili ai contratti d’agenzia stipulati con la Tierregi.

Avverso questa decisione Z.E., B.I., B.V., quali eredi di B.C. ed B. A. hanno proposto il presente ricorso per cassazione rimesso alla pubblica udienza con ordinanza del 1 settembre 2005. Le ricorrenti lo hanno affidato ad unico articolato motivo, resistito con controricorso dal fallimento intimato ed ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti assumono che l’omessa deduzione in sede d’appello della questione di rito, che pur ammettono, nondimeno non legittima l’affermata inammissibilita’ del gravame, in quanto la relativa pronuncia non e’ stata preceduta dal necessario accertamento dell’autonomia delle statuizioni non impugnate. Sostengono, a conforto, che l’effetto devolutivo dell’appello si estende anche alle parti della sentenza non impugnate, perche’ non rappresentano autonome rationes decidendi ma sono dipendenti dalla questione riproposta. Difatti il fondamento dell’eccezione d’indeterminatezza della domanda e l’affermazione della violazione del diritto di difesa della curatela ravvisata dalla prima decisione, hanno trovato ragion d’essere nella ritenuta inesistenza della postulata solidarieta’ attiva e nella conseguente affermata diversita’ delle domande ragguagliate ai quattro diversi contratti. La Corte territoriale non ha esplicato il suo dovere officioso d’interpretare la censura dedotta con l’impugnazione, secondo cui l’indeterminatezza della domanda trova la sua ragion d’essere nella ritenuta inesistenza della solidarieta’ attiva.

Il controricorrente deduce l’infondatezza della censura. La solidarieta’ attiva, sostiene, non si presume ma deve risultare espressamente dalla legge ovvero dal titolo fondante l’obbligazione.

Le ricorrenti hanno confuso tra i rapporti interni alla loro sfera e quelli esterni tra loro e la Tierregi.

Il ricorso e’ fondato.

Dall’esame della sentenza di primo grado, ammesso in ragione della natura processuale della questione controversa, emerge che le ricorrenti postularono la solidarieta’ attiva del credito di cui avevano chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento della Tierregi, fondato sui quattro distinti contratti d’agenzia intercorsi, i primi tre con B.C., di cui erano eredi, ed il quarto con B.A.. Il Tribunale respinse l’opposizione avverso la sua esclusione poiche’ non risultava indicato l’ammontare di ciascuno dei crediti vantato dai due contraenti, in relazione ai quali gli istanti avevano agito cumulativamente sul presupposto della solidarieta’ attiva, prima tra C. ed B.A., indi tra quest’ultima e le eredi del congiunto, di cui non vi era pero’ prova in atti. Di qui, stante la necessita’ in rito di quantificare esattamente le singole pretese creditorie, onde consentire alla curatela di spiegare idonea difesa, l’inammissibilita’ della domanda perche’ rimasta indeterminata.

Con i motivi d’appello le parti anzidette, odierne ricorrenti, dedussero che le parti originarie avevano considerato unitario il rapporto d’agenzia perche’ B.A. non usufruiva di una quota predeterminata, e per l’effetto lo avevano palesato come tale nella domanda d’ammissione al passivo senza percio’ postularne il riconoscimento pro-quota. La solidarieta’ attiva, effettivamente non presunta per legge, nella specie era espressione di precisa ed univoca volonta’ delle parti ed affondava nella solidarieta’ attiva di C. ed B.A. nonche’ nell’unica fonte negoziale del credito; non essendosi al cospetto di obbligazioni parziarie, non era percio’ necessaria la precisazione postulata dal primo giudice.

Nonostante tale complessa ma chiara articolazione della censura, la Corte territoriale ha sostenuto che, a fronte delle determinazioni e motivazioni del rigetto della domanda, le appellanti avevano unicamente postulato la solidarieta’ attiva e l’assenza dell’interesse del debitore all’accertamento delle modalita’ di ripartizione senza contestare la ritenuta indeterminatezza della domanda, affermata dalla decisione impugnata. Il che vuol dire che, poiche’ il Tribunale aveva ritenuto che per ciascuno dei quattro contratti sarebbe stato necessario individuare il credito, in modo che il curatore potesse esplicare le sue difese, le ricorrenti avevano l’onere di contestare tale passaggio decisivo, ma non vi avevano provveduto. L’esigenza di specificita’, ricondotta insomma al petitum collegato ai singoli contratti, era rimasta insoddisfatta.

Appare chiaro che la censura esposta nell’atto d’appello, riferita alla solidarieta’ attiva, atteggiata ed invocata a corollario della solidarieta’ attiva discendente dal titolo negoziale dedotto in causa, ha investito proprio la ratio fondante la prima decisione, in quanto mirava a scalfirne il presupposto, assunto in tesi, che il credito fosse stato dedotto e quindi chiesto pro-quota, con riferimento a frazionati importi spettanti ai due originari contraenti.

Il tema della solidarieta’ attiva, rivendicata sul presupposto della volonta’ consapevolmente manifestata in tal senso dalle istanti, rappresenta insomma premessa logica, rispetto alla quale la tematica dell’indeterminatezza si pone a mo’ di corollario. E’ certo infatti, che se il giudice di merito avesse ravvisato la solidarieta’ attiva non si sarebbe posto alcun problema di determinatezza delle singole voci di credito, siccome ne sarebbe stata sufficiente l’unica complessiva indicazione, con spettanza, per specifica volonta’ delle aventi diritto, ad una e nel contempo a ciascuna di esse.

La decisione impugnata, che pur ha riconosciuto che il gravame aveva introdotto la questione della solidarieta’ attiva, appare pertanto errata, risultando l’appello sicuramente ammissibile.

Ne discende l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’ liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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