Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8959 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8959 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 17541-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

LEONE PASQUALE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 14/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/04/2013

udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

R.G. 17541/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 53/15/07, depositata il
14.5.2007,

in riforma della

sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli,

annullava la cartella di pagamento Iva, per l’anno d’imposta 1996, dell’importo di € 39.746,13,
emessa nei confronti di Leone Pasquale, rilevando la tardività della notifica della cartella.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi:

all’art. 62, primo comma, D.Igs 546/1992, in quanto, con riferimento alla tempestività della
notifica della cartella, unico motivo eccepito dal contribuente ( e non, invece, quello della
pretesa tardività dell’iscrizione al ruolo), la CTR ha rilevato la decadenza dell’ufficio dal
potere di riscossione per la tardività della formazione del ruolo e non per la tardiva notifica
della cartella di pagamento;
b. omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo della causa, in relazione all’art. 360, n.
cinque c.p.c. e all’art. 62, comma primo, D.Igs 546/1992, avendo erroneamente la CTR dato
rilievo alla data irrilevante della esecutività del ruolo, mentre nulla dice a proposito della
data di iscrizione a ruolo;
c. violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma primo, lettera c), DPR 29 settembre
1973, n. 602, nel testo all’epoca vigente, e dell’art. 25 comma primo, lettera c) DPR cit. , in
relazione all’art. 360, n.

3, dell’art. 62, comma primo, D.Igs 546/1992, avendo

erroneamente l’ufficio rilevato la tardività della notifica della cartella.
L’ intimato non si è costituito.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.2 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Stante la loro connessione logica i motivi vanno esaminati congiuntamente.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, riportata per esteso dall’agenzia, non è dato capire
se, ad avviso dei giudici di merito l’ufficio sarebbe decaduto dalla potestà di riscossione per la
tardività dell’iscrizione a ruolo o per la tardività della notifica della cartella da parte del
concessionario.
Il contribuente si è limitato a rilevare che la cartella sarebbe stata notificata oltre il termine di legge,
e, quindi, è affetta da ultrapetizione la declaratoria di tardiva formazione del ruolo, peraltro
irrilevante nella fattispecie.
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/

a. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3.04 c.p.c. e

;
,

Appare, invece, rilevante, con riferimento all’epoca dei fatti, la data di iscrizione a ruolo , ai sensi
dell’art. 17 DPR 602/73, nel testo vigente al momento dell’iscrizione a ruolo del tributo in
contestazione (24.9.2002)
Va preliminarmente rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 che ha
dichiarato incostituzionalità dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato
dall’art. 1 del d.lgs. 27 Aprile 2001, n. 193, per la mancata previsione di un termine di decadenza
entro il quale il concessionario debba notificare al contribuente la cartella di pagamento, nel

la reviviscenza delle norme previgente alla modifica introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 193 cit.,
secondo la quale la notifica al contribuente della cartella di pagamento va eseguita entro quattro
mesi dalla consegna del ruolo al concessionario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 257 del 12/01/2012).
Questa Corte ritiene di dovere dare continuità a Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012 che
afferma che l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31
luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di
declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 -, che ha fissato, al comma
quinto bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il
comma secondo dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano
dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba
essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un
inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla
sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato,
operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi
per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente –

rimettere alla ragionevole discrezionalità del legislatore l’individuazione di tale termine, ha escluso

l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la
riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter.
A seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.P.R. n. 43 del 1988,
il disposto dell’art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 – secondo cui le imposte, le
maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono
essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – si applica anche
alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA. Del pari, l’imposta sul
valore aggiunto liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente è quindi liquida ed
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esigibile, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all’accertamento definitivo – va iscritta
in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di
quattro anni, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 57, primo
comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – corrispondente, in materia di IVA, all’art. 43 del d.P.R. n. 600
del 1973, dettato in materia di imposte dirette – senza che, in presenza di una normativa così
armonizzata e collegata ai fini della riscossione possa invocarsi il diverso termine prescrizionale di
cui all’art. 2946 cod. civ., se non in prsenza di un giudicato. Tali principi rimangono applicabili
della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha limitato alle sole imposte sui redditi e all’IVA con effetto dal 1° luglio 1999 – l’applicabilità della decadenza stabilita dall’art. 17 del d.P.R. n. 602
del 1973, decadenza che in precedenza era da ritenersi applicabile – secondo la disciplina prevista
dall’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 6 del
d.lgs. n. 46 del 1999 e vigente “ratione temporis” – a tutte le imposte indirette menzionate nel
richiamato art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13077 del 15/06/2011)
Nel caso di specie il cit. art. 17 DPR 602/73 , rimasto in vigore fino all’entrata in vigore del d.l.

106/2005, prevedeva solo il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo dei tributi accertati con
avviso di accertamento divenuto definitivo, mentre non conteneva nessun termine per l’iscrizione a
ruolo della relativa cartella.
L’art. 23 D.lgs n. 46/1999 prevede che le disposizioni previste dall’art. 15, primo comma, Dp.r.
602/1973 , nonché i termini di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, d.p.r. 602/1973 , si applicano
anche all’Iva.
Poiché la stessa CTR, ha riconosciuto che l’accertamento si è reso definitivo in data 11 maggio
2001, il termine della notifica deve essere fissata al 31 dicembre 2003 e deve ritenersi tempestiva la
notifica della cartella effettuata dal concessionario il 3 aprile 2003.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione

anche dopo l’intervento dell’art. 23 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, nell’ambito del generale riordino

della Commissione tributaria regionale della Campania, per l’esame degli ulteriori motivi di ricorso
e che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
DEPOS!TATO !N CANC’ELLERA
Così deciso in Roma, il 21.2.2013

APR V113

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