Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8959 del 05/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8959 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 2480-2013 proposto da:
CRLACO FRANCESCA CRCFNC88S51D9760, GIORGI
ANTONIO GRGNTN40D27H970C, CRIACO PASQUALE
CRCPQL86H27D976K, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SCANDRIGLIA 4, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
FERRAR°, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE
STRANGIO giusta procura a margine dell’atto introduttivo del
giudizio di secondo grado;
– ricorrenti contro
ANAS SPA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONZAMBANO 10, presso la DIREZIONE
GENERALE DELL’ANAS SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANNA BOTTI giusta procura speciale in calce al controricorso;
Data pubblicazione: 05/05/2015
,.
e
– controricarrente –
avverso la sentenza n. 247/2012 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 24/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato Botti Anna difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale, così come eccepito
dalla resistente.
Ed invero, tutte e tre le parti ricorrenti risultano rappresentate e difese, secondo
quanto di legge nell’epigrafe del ricorso, dall’avv. Giuseppe Strangio <