Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8958 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – President – –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consiglie – –

Dott. NAPPI Aniello – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26597-2005 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE 326, presso l’avvocato SCOGNAMIGLIO

RENATO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio Dott. VIERI GRILLO di SIENA – Rep. n. 176493 del 19.10.05;

– ricorrente –

contro

ACTARIS S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 71,

presso l’avvocato DE PASCALI MONICA, rappresentata e difesa dagli

avvocati BECCIANI ROMOLO, VERONESE GIUSEPPE, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI APRILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3813/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. SCOGNAMIGLIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Schlumberger s.r.l. con citazione 15 luglio 1994 conveniva il Comune di Aprilia dinanzi al tribunale di Latina esponendo che il su detto Comune, per adempiere a una propria obbligazione, aveva emesso due mandati di pagamento rimettendoli all’Agenzia di Aprilia del Monte dei Paschi di Siena, che gestiva il suo servizio di tesoreria, perche’ provvedesse a detto pagamento a mezzo di assegni circolari.

Il Monte dei Paschi aveva emesso due assegni circolari non trasferibili di L. 100.000.000 e uno di L. 25.826.480, spedendoli ad essa attrice a mezzo del servizio postale con plico raccomandato che, pero’, non era mai giunto a destinazione. Esponeva che essa attrice aveva chiesto al MPS il pagamento delle somme su dette e il MPS, dopo avere accertato che gli assegni dell’importo di L. 100.000.000 erano stati pagati a soggetti diversi da essa attrice, previa abrasione della clausola di non trasferibilita’, le aveva corrisposto dette somme, negando invece il rimborso del terzo assegno, in quanto risultava pagato ad essa societa’ attrice, risultando sull’assegno la firma per l’incasso del suo legale rappresentante.

Esponeva che anche il Comune le aveva negato il pagamento di detta somma, ritenendo adempiuta la propria obbligazione con l’emissione dei mandati di pagamento, e con la citazione ne chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento del relativo importo, con gl’interessi di mora.

Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e chiamando comunque in causa il MPS, il quale a sua volta si costituiva assumendo di avere regolarmente eseguito gli adempimenti richiestigli e di avere ben pagato. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. Il tribunale con sentenza del febbraio 2001 condannava il Comune al pagamento di L. 25.826.480, con gl’interessi richiesti e il MPS a rivalere il Comune di dette somme. Il MPS proponeva appello, deducendo la regolarita’ del pagamento dell’assegno in contestazione, effettuato sulla base di girata per l’incasso ad altra banca formalmente riferibile all’ordinataria dell’assegno, la mancanza di colpa da parte sua nell’avere utilizzato il servizio postale per l’invio dell’assegno, l’erronea attribuzione degl’interessi moratori dalla data delle singole fatture, in relazione alle quali detta somma era dovuta dal Comune, antecedenti al mandato di pagamento ricevuto. Nel contraddittorio con le altre parti la Corte d’appello di Roma, con sentenza 6 settembre 2004, in parziale accoglimento dell’appello, riformava la sentenza impugnata escludendo la condanna del MPS alla rivalsa in favore del Comune di Aprilia degli interessi moratori. Il MPS, con ricorso notificato il 21-22 ottobre 2005 al Comune di Aprilia e il giorno 8 novembre 2005 all’Actaris s.p.a., (gia’ Schlumberger s.r.l.) ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte.

L’Actaris resiste con controricorso notificato il 23 novembre 2005, deducendo peraltro che il Comune di Aprilia aveva prestato acquiescenza alla sentenza del tribunale e le aveva corrisposto il dovuto. Il Comune di Aprilia non ha depositato difese. Il MPS ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 1176, 1218, 2697 e 2719 cod. civ., R.D. n. 1736 del 1933, artt. 43 e 86 e vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello ha preso atto che essa ricorrente aveva spedito in un unico plico tre assegni, due da L. 100.000.000 ciascuno e uno di minore importo, oggetto del presente giudizio e, ritenendo di avere pagato male gli assegni da L. 100.000.000 in quanto incassati da soggetto diverso dalla societa’ beneficiaria previa cancellazione della clausola di non trasferibilita’, ne aveva rimborsato l’importo alla beneficiaria, mentre aveva negato il rimborso del terzo in quanto le risultava girato per l’incasso dalla societa’ beneficiaria tramite il suo legale rappresentante. Ha peraltro ritenuto che essa banca ricorrente dovesse rimborsare anche l’importo di detto assegno, in quanto sarebbe stato anch’esso irregolarmente pagato. Si deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata al riguardo sarebbero viziate da violazione di legge e vizi motivazionali, imperniandosi sulla considerazione che, essendo gli assegni contenuti tutti nello stesso plico andato perduto, la banca non poteva ragionevolmente ritenere che uno degli assegni fosse stato pagato bene e gli altri due male, mentre la sua condotta era caratterizzata da colpa, sapendo la banca che il terzo assegno era stato incassato tramite il Nuovo Banco Ambrosiano di Casteggio, che non era la banca con la quale operava la societa’ beneficiaria, e che l’incasso era stato accreditato sul conto di tale B.A., che era la stessa persona alla quale era stato accreditato uno dei due assegni da L. 100.000.000. Si censura, inoltre, l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale essa banca ricorrente non aveva neppure provato la circostanza che l’assegno fosse stato girato per l’incasso ad altra banca, avendo prodotto la fotocopia del retro di un assegno che non sarebbe quello in questione, visto che su di esso non apparivano l’importo e il numero dell’assegno ne’ la firma per l’incasso della societa’ beneficiaria.

Secondo la banca ricorrente cosi’ argomentando la sentenza non avrebbe considerato il dato, pacifico e risultante dalla stessa narrativa in essa contenuta, secondo il quale essa banca aveva saputo che gli assegni non erano giunti a destinazione solo dopo il loro pagamento, cosicche’ non le si poteva addebitare di avere pagato l’assegno in questione pur sapendo che era andato smarrito. Inoltre la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraria al disposto degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che essa banca ricorrente non avesse provato che l’assegno era stato girato per l’incasso ad altra banca, avendo prodotto la fotocopia del retro di un assegno che non sarebbe quello in questione. Infatti, non essendo stata contestata da alcuna delle controparti la conformita’ all’originale della copia del retro dell’assegno oggetto del giudizio, la Corte non poteva ritenere d’ufficio che non si trattasse della fotocopia di quello in questione sulla quale, in effetti, risultava una firma di girata per l’incasso della societa’ beneficiaria.

1.2. Il ricorso e’ inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su due distinte ed autonome “rationes decidendi”, una costituita da un asserito comportamento colposo della banca ricorrente nel pagare l’assegno, che con il motivo si contesta, deducendo che la motivazione della sentenza muove dall’erronea affermazione che la banca al momento del pagamento conoscesse che l’assegno era andato smarrito o trafugato, mentre e’ documentalmente provato che essa seppe dello smarrimento o trafugamento del plico con il quale l’assegno in questione era stato spedito solo dopo il suo pagamento.

La seconda sostanzialmente costituita dal rilievo che la banca ricorrente non aveva provato che l’assegno fosse “stato girato per l’incasso ad una banca” in quanto “al riguardo essa ha prodotto la fotocopia del retro di un assegno, assumendo che si tratterebbe di quello in questione”, mentre – secondo la Corte d’appello – non vi era la prova che si trattasse “di tale assegno, visto che su di esso non appaiono l’importo e il numero dell’assegno, ne’ la firma per l’incasso della societa’ beneficiaria”.

In relazione a tale seconda “ratio decidendi” va osservato che, contrariamente a quanto dedotto con il motivo, la sentenza non ha posto in discussione la conformita’ all’originale della copia del retro dell’assegno in questione, ma sulla base degli elementi indicati su tale fotocopia non solo ha ritenuto non provato che si trattasse della fotocopia del retro di quell’assegno, ma ha anche negato che su di essa vi fosse una firma di girata per l’incasso in favore di una banca formalmente riferibile alla societa’ beneficiaria, cosi’ da non risultare provato che l’assegno in questione fosse stato girato per l’incasso a una banca.

Ne deriva che, in relazione a tale “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la censura di violazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ. proposta – secondo la quale la Corte, non essendo stata contestata da alcuna delle controparti la conformita’ all’originale della copia dell’assegno, non poteva rilevarla d’ufficio – appare inconferente.

Mentre l’allegazione che la circostanza (ritenuta dalla sentenza e integrante un accertamento in fatto) secondo la quale dalla fotocopia prodotta non risultasse una firma di girata a una banca formalmente riferibile alla societa’ beneficiaria contrasti con il dato testuale emergente dalla fotocopia dell’assegno in atti, per un verso non appare inficiabile sulla base di quello che si afferma – riproducendolo nel ricorso – essere il testo del retro della fotocopia dell’assegno prodotto, il quale non evidenzia nel suo tenore una formula che esprima una “girata per l’incasso” ad una determinata banca, necessaria per escludere la responsabilita’ R.D. n. 1736 del 1933, ex art. 43 della banca ricorrente; per altro verso non vale a denunciare un vizio motivazionale, come dedotto con il motivo, bensi’ un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non deducibile in questa sede ma unicamente con il rimedio previsto da detto art. 395 c.p.c..

Ne consegue che; non essendo il motivo formulato idoneo a inficiare la seconda “ratio decidendi” della sentenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna la Banca Monte dei Paschi s.p.a. ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro millequattrocento in favore dell’Actaris s.p.a., di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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