Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8958 del 05/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8958 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 2053-2013 proposto da:
CAPUT° ANTONIO CPTNTN33C27A345C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA NAZIONALE 243 FIRENZE, in persona
del suo Amministratore pro tempore, CECCARINI ANTONIO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA ADA 57, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO GAMBERALE, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricon -ente avverso la sentenza n. 6261/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 12/12/2012;
Jtgo
Data pubblicazione: 05/05/2015
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato Caputo Antonio difensore di se stesso (ricorrente)
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d'Appello di Roma
ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Antonio Caput° avverso le
sentenze del Tribunale di Roma n. 25085/11 e n. 16635/11, poiché non
impugnabili ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ., in quanto pronunciate in
giudizi di opposizione agli atti esecutivi, avendo il Caput°, già opponente,
lamentato irregolarità formali della notifica dell'atto di pignoramento.
Il ricorso è proposto con tre motivi, tutti inammissibili.
Col primo si lamenta la violazione dell'art. 331 n. 4 cod. proc. pen.,
sostenendosi che gli atti si sarebbero dovuti trasmettere al P.M. competente,
ravvisandosi ipotesi di reato a carico del Ceccarini.
Col secondo si lamenta «violazione della omessa nullità di tutti gli atti», che
avrebbe determinato, secondo il ricorrente, l'«inesistenza della sentenza di
merito per i due gradi», anche per un'illegittima riunione fatta dal primo
giudice.
Col terzo si censura, con riferimento all'art. 524 cod. proc. civ., detto
provvedimento di riunione e si lamenta che erroneamente il giudice d'appello
abbia omesso l'esame della censura, emettendo la sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla statuizione di inammissibilità dell'appello di cui a
quest'ultima sentenza, è evidente la non pertinenza dei motivi di ricorso,
nessuno idoneo a censurare la ratio decidendi .
Pertanto, a prescindere dagli ulteriori profili di inammissibilità per inosservanza
dell'art. 366 cod. proc. civ. nella redazione del ricorso, questo va dichiarato
inammissibile già per la ragione appena evidenziata.>>.
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Pie. 2013 n. 02053 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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che si riporta agli scritti.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente,
nell’importo di € 2.900,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2015, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
Perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile.