Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8957 del 05/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8957 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2050-2013 proposto da:
CAPUTO ANTONIO CPTNTN33C27A045C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 96, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente contro
ANZUINELLI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGF.I ICO 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
ROSI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
controrkorrente avverso la sentenza n. 17255/2012 del TRIBUNALE di ROMA del
10/09/2012, depositata il 17/09/2012;

;_41,

Data pubblicazione: 05/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA
LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato Caputo Antonio difensore di se stesso (ricorrente)
che si riporta agli scritti;

riporta agli scritti.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Caput° avverso l'atto di precetto notificato nei suoi confronti ad istanza di Sandro Anzuinelli, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il precetto fosse stato regolarmente sottoscritto e che il titolo esecutivo fosse stato notificato ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. Ti ricorso è proposto con due motivi. L'intimato resiste con controricorso, chiedendo la cancellazione di frasi del ricorso ritenute offensive e la condanna del ricorrente al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, per l'offesa recata, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. Col primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 479 cod. proc. civ. Tuttavia, dopo la riproduzione del testo di legge, il ricorrente non espone le ragioni per le quali questa norma sarebbe stata violata nel caso di specie, affermando che <>.

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Ric. 2013 n. 02050 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

udito l’Avvocato Rosi Massimo difensore del contxoricorrente che si

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore
del resistente, nell’importo di € 2.100,00, di cui € 200,00 per esborsi,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2015, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Perciò, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alla domanda avanzata dal resistente, il Collegio ritiene che le
frasi indicate nel controricorso come offensive (<> e <<... di esporre i particolari delle pressioni attuate dalla controparte>>) non rivelino un
gratuito intento offensivo nei confronti del resistente. Piuttosto,
conservano un rapporto con la materia controversa (anche se per via
indiretta, in quanto riferite a comportamenti della controparte che
avrebbero preceduto l’intimazione del precetto della cui opposizione si
tratta) e risultano perseguire scopi difensivi, quali si evincono
dall’inserimento di dette frasi nel contesto delle ragioni
dell’impugnazione. Non sussistono perciò i presupposti per
l’accoglimento delle domande ex art. 89 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
10288/09, n. 26195/11).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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