Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8956 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 31/03/2021), n.8956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9220/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMBO, EMILIA FAVATA, che lo

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO EOER, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1359/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/11/2014 R.G.N. 1029/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1359/2014 ha accolto l’impugnazione proposta da R.B. nei confronti dell’INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso volta al riconoscimento della natura professionale del carcinoma al rene di cui aveva sofferto a causa dell’esposizione all’amianto e di altre malattie ed alla condanna dell’Istituto alla erogazione delle prestazioni previste;

la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni della disposta c.t.u. medico legale, ha condannato l’Inail a corrispondere al R. le prestazioni per malattia professionale commisurate ad una inabilità temporanea totale di 30 giorni, ad una inabilità temporanea parziale di 30 giorni ed a una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, nonchè ad una invalidità permanente del 16% con decorrenza dal primo febbraio 2004 oltre interessi legali sui ratei maturati con decorrenza dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa;

avverso tale sentenza, ricorre l’INAIL sulla base di un unico motivo;

resiste R.B. con controricorso e successiva memoria con i quali ha aderito alla censura formulata dal ricorrente ed ha chiesto che la sentenza venga cassata solo in parte qua.

Diritto

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, in quanto la Corte d’appello ha condannato l’INAIL a corrispondere, tra l’altro, l’indennità per inabilità temporanea parziale conseguente alla malattia professionale denunciata senza considerare che tale prestazione non è prevista dal T.U. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, nè dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13;

il motivo è fondato in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2009, n. 11250);

si è in tale occasione precisato che, il D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 68, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso l’inabilità temporanea parziale;

anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta;

la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all’infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente solo l’indennità per inabilità, temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n. 11145/2004, n. 1380/2005);

di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata, senza rinvio, in punto di condanna dell’INAIL alla corresponsione dell’indennità temporanea parziale, ferma restando la definitività degli ulteriori capi della sentenza non fatti oggetto di impugnazione;

che, quanto al regolamento delle spese, in considerazione dell’esito finale della causa sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, mentre quelle di primo grado e d’appello vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in punto di condanna alla corresponsione di una indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea parziale; condanna l’Inail al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 2600,00 per compensi oltre accessori di legge, ed a quelle di secondo grado che liquida in Euro 2800,00 per compensi oltre accessori di legge, compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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