Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8956 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.C., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Vaglio Mauro, elettivamente

domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via Dardanelli, n.

21;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio

Graziosi, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura

comunale, via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 505 in data

12 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” Z.C. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) del Comune di Roma, notificatale il 10 novembre 2005, eccependo l’invalidità della cartella per omessa notifica del verbale di accertamento ad essa presupposto.

Nella resistenza del Comune, con sentenza in data 23 maggio 2006 l’adito Giudice di pace, rilevato che il verbale posto alla base della cartella esattoriale opposto era stato notificato a mani del portiere ed alla notifica non era seguito l’invio di raccomandata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., ha accolto il ricorso ed annullato la cartella di pagamento, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Ha proposto appello la Z., eccependo l’illegittimità dell’immotivata compensazione in presenza dell’integrale accoglimento della domanda dell’attrice.

Al gravame ha resistito il Comune.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 12 gennaio 2009, ha rigettato l’appello, compensando tra le parti nella misura di un terzo le spese del gravame e ponendo a carico dell’appellante i restanti due terzi. Il Tribunale ha riconosciuto che l’affermazione del primo giudice, recante la compensazione delle spese, è sprovvista di qualsivoglia motivazione esplicita o implicita.

Peraltro, il Tribunale ha rilevato che “nel fascicolo di parte del Comune di Roma, relativo al primo grado di giudizio, si rinviene copia, non contestata, di avviso di ricevimento della raccomandata n. 67410, spedita alla odierna appellante in data 10 febbraio 2000, ricevuta l’11 febbraio 2000 dalla destinataria (che ha apposto nella spazio “firma del destinatario” firma estesa e leggibile che completa la notifica del verbale effettivamente avvenuta a mani del portiere in data 10 febbraio 2000), circostanza, questa, che, tuttavia, non è stata oggetto di appello incidentale da parte del Comune di Roma e, dunque, non può assumere rilievo ai fini del merito dell’opposizione”.

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto l’appello “meritevole di accoglimento sotto il profilo della omessa motivazione”, ma da respingere “in punto di regime di spese legali relative al primo grado”.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Z. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il primo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il secondo mezzo, rubricato “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4″, denuncia ultrapetizione, per avere il Tribunale affrontato un punto non impugnato della sentenza di primo grado e per avere la sentenza impugnata fornito una propria creativa motivazione sulla ragionevolezza della compensazione delle spese.

I due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 20598 e 20599 del 2008) hanno chiarito che nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dia atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Da tale principio discende la manifesta fondatezza del ricorso, giacchè, nel caso di specie, il giudice d’appello, da un lato, ha riconosciuto che la compensazione delle spese di lite era stata disposta dal giudice di primo grado senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale; e, dall’altro, ha ritenuto tuttavia giustificata la compensazione, ma valorizzando – contro il giudicato interno formatosi sull’accoglimento nel merito dell’opposizione e sul conseguente annullamento della cartella esattoriale – un elemento di fatto, emergente dalla documentazione in atti, che avrebbe portato al rigetto della domanda. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione, del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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