Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8955 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Morrà Antonio, per legge

domiciliata nella cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli emessa in esito

all’udienza del 1 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” B.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Giudice di pace di Napoli con cui, in esito all’udienza del 1 gennaio 2009, veniva respinta l’opposizione ad una cartella esattoriale inerente a violazione del codice della strada.

Il ricorso è inammissibile perchè non notificato ad alcuno.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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