Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8954 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12007-2008 proposto da:

F.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso l’avvocato CONTARDI GENNARO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.D.M. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso l’avvocato

PUNGI’ GRAZIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1261/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENNARO CONTARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GRAZIANO PUNGI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 luglio 2004, pronuncio’ la separazione personale dei coniugi F.F. e M.G. D.M. senza addebito, assegno’ la casa coniugale a quest’ultima e condanno’ il marito a corrisponderle quale contributo al mantenimento dei due figli L. ed A. maggiorenni, ma non ancora autosufficienti e con lei conviventi l’assegno di Euro 1.300 mensili.

In parziale accoglimento dell’impugnazione di ciascuna delle parti, la Corte di appello di Roma ha revocato il contributo del F. al mantenimento dei figli che nelle more avevano trovato un lavoro e si erano allontanati dall’abitazione dei genitori, e conseguentemente l’assegnazione dell’immobile di proprieta’ comune delle parti alla M.G. cui ha attribuito un assegno di mantenimento di Euro 1.000 mensili sul presupposto che i coniugi durante la convivenza conducevano una vita agiata e che la separazione aveva creato un notevole divario tra i loro redditi che non consentiva alla moglie di conservare il pregresso tenore di vita.

Per la Cassazione della sentenza, F.F. ha proposto ricorso per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste la M.G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 155, 433, 438 e 441 cod. civ. nonche’ difetto di motivazione; censura la sentenza impugnata per aver revocato l’assegno corrisposto per i figli maggiorenni con decorrenza dal febbraio 2007, senza considerare che si trattava in realta’ di un assegno alimentare, percio’ subordinato all’esistenza di presupposti diversi; e che dall’istruttoria svolta era emerso che il figlio L. aveva raggiunto l’indipendenza economica quanto meno dal 1 settembre 2004 e la figlia A. dal 1 gennaio 2005;mentre la relativa domanda era contenuta gia’ nel ricorso in appello.

La censura e’ inammissibile con riguardo alla statuizione resa nei confronti della figlia A., in quanto il Tribunale aveva condannato il F. a corrispondere quale contributo al mantenimento di entrambi i figli l’assegno mensile di Euro 1.300, corrispondente all’importo di Euro 650 per ciascuno. E tuttavia il ricorrente con l’impugnazione proposta aveva chiesto la revoca dell’assegno esclusivamente nei confronti del figlio L., mentre nei confronti della figlia la domanda, peraltro in via subordinata, era limitata alla riduzione di detto assegno in relazione alle mutate condizioni di quest’ultima (cfr. conclusioni riportate nella parte iniziale della sentenza). Per cui, avendo la Corte di appello accolto la suddetta domanda ed anzi adottato al riguardo un provvedimento ancor piu’ favorevole di quello richiesto dal F., per avere revocato in radice anche il contributo al mantenimento della figlia, difetta nel ricorrente l’interesse ad impugnare la statuizione, dato che la stessa ha interamente condiviso il suo motivo di impugnazione, attribuendogli anzi un bene di consistenza maggiore di quello richiesto nell’atto di appello. E. d’altra parte risultando la questione della decorrenza della revoca dell’assegno corrisposto alla figlia del tutto nuova rispetto al thema decidendum posto dal ricorrente nel giudizio di appello che era soltanto quello di stabilire se l’importo dell’assegno mensile pari a 6&0 Euro dovesse restare immutato, o andasse ricalcolato e/o ridotto in vista delle migliorate condizioni economiche di costei.

Il motivo e’ altresi’ infondato con riferimento al contributo dovuto per il mantenimento del figlio Lorenzo revocato dalla decisione impugnata con decorrenza dal febbraio 2007 per avere accertato che quest’ultimo aveva raggiunto l’indipendenza economica soltanto nel corso del giudizio di impugnazione.

Senza specificare pretese deficienze o contraddittorieta’ dell’iter argomentativo della sentenza impugnata, il ricorrente in fatto ne censura soltanto il risultato raggiunto contrapponendovi le dichiarazioni rese dal figlio nelle udienze del 19 gennaio e 8 giugno 2006, che aveva riferito di avere conseguito nel febbraio 2004 una borsa di dottorato triennale di Euro 850 mensili presso l’Universita’ di Cassino e di essersi trasferito nel settembre successivo negli Stati Uniti con una borsa di studio biennale di Euro 816 mensili (cui andava aggiunto un guadagno di 1400 mensili tratto dalle lezioni di lingua italiana che egli dava durante il soggiorno in (OMISSIS)).

Sennonche’ questa Corte ha rilevato al riguardo: a) che dall’art. 30 Cost., artt. 147, 148 e 155 cod. civ., art. 6 legge sul divorzio) si trae il precetto che i figli maggiorenni ma tuttora dipendenti non per loro colpa dai genitori, hanno diritto a conseguire il mantenimento da costoro, fino al momento in cui raggiungano una propria indipendenza economica, ovvero versino in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’idonea attivita’ lavorativa; e che detto diritto non consiste nella mera corresponsione degli alimenti, ma assume eguale consistenza ed ampiezza di quello attribuito dal menzionato art. 155 cod. civ. ai figli minorenni cui la loro posizione va assimilata (Cass. 8868/1998;

9806/2003; 6975/2005); b) che il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione per la loro stessa natura, consistenza e temporaneita’ non e’ equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresi’ la prova della loro adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cass. 407/2007;

22498/2006); c) che la relativa valutazione resta affidata al giudice di merito.

Pertanto nel caso non era sufficiente al ricorrente prospettare la sussistenza di dette (temporanee) borse di studio percepite dal figlio, che peraltro per mantenerle era tenuto a vivere presso le relative sedi universitarie, ma era necessaria la prova della loro adeguatezza a renderlo autosufficiente soprattutto allorche’ lo stesso aveva dovuto trasferirsi negli Stati Uniti: adeguatezza invece smentita dallo stesso F. avendone la moglie riportato la dichiarazione resa nel corso dell’udienza del 19 gennaio 2006 di ritenere che “i figli erano abbastanza autonomi o quanto meno lo stanno diventando presto”. Per cui e’ corretta la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata che soltanto dopo il ritorno del figlio in Italia ed a decorrere dalla conclusione del giudizio di appello sussisteva la prova che il lavoro reperito fosse idoneo a consentirgli la totale indipendenza economica dai genitori.

Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 156 e 148 cod. civ. e art. 710 cod. proc. civ. censura la sentenza impugnata per aver attribuito alla moglie un assegno di mantenimento senza considerare: a) che non era stato provato il tenore di vita agiato condotto dai coniugi durante la convivenza b) che non era stato tenuto conto del decremento dei suoi redditi negli ultimi 5 anni, che avrebbe dovuto indurre la sentenza impugnata quanto meno a recepire un parametro medio e che comunque all’inizio dell’anno 2007 era stato posto in pensione; c) che non erano state detratte neppure le spese che egli sosteneva per prendere in locazione un appartamento nonche’ quelle per il proprio accudimento domestico. Anche queste censure sono infondate.

L’art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, non gia’ soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensi’ tutte le volte in cui non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialita’ economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialita’ economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualita’ che giustifichi l’assegno con funzione riequilibratrice.

Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniuge richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per averne diritto (Cass. 13592/2006;

4800/2002; 3974/2002).

Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonche’ delle utilita’ derivanti dai beni immobili di loro proprieta’, ancorche’ improduttivi di reddito (Cass., 23051/2007; 3974/2002; 4679/1998; 6612/1994).

E la Corte di appello ha compiuto proprio detto accertamento, pervenendo alla conclusione “che le parti durante il periodo di convivenza matrimoniale (protrattasi per oltre 20 anni) potevano permettersi un tenore di vita agiata, disponendo dei redditi provenienti dalle attivita’ professionali svolte da entrambi”: in conformita’ a quanto riconosciuto dallo stesso F. nelle difese depositate nel giudizio di primo grado, trascritte dalla controparte e da lui non contestate, ove il ricorrente aveva riferito che la famiglia aveva diversi aiuti domestici (bambinaia, giardiniere ecc.), era solita consentirsi numerosi viaggi all’estero e prendere ivi villette in affitto, contrarre numerose polizze assicurative ed intrattenere conti correnti con banche nazionali ed estere; e che aveva infine acquistato un appartamento in multiproprieta’ in Austria; per cui non dubitando neppure quest’ultimo del palese squilibrio esistente in conseguenza della separazione tra la sua posizione economica e quella della moglie, e dell’impossibilita’ della moglie a mantenere con i redditi propri il pregresso tenore di vita, non ne e’ contestabile il diritto a conseguire l’assegno di mantenimento, percio’ legittimamente riconosciuto dalla decisione impugnata.

La Corte territoriale, poi, ha accertato che quelli del marito ammontavano nell’anno 2000 a L. 5.400.000 mensili e che gli stessi erano progressivamente aumentati nel quinquennio successivo fino a raggiungere nel 2005 un importo netto di Euro 53.500, pari ad Euro 4.600 mensili, quasi quadruplo rispetto alle retribuzioni percepite nel medesimo anno dalla M.G. (pag. 5); sicche’ per contestare tali risultanze, tratte peraltro dalle certificazioni rilasciate dall’Istituto di fisica nucleare di cui il F. e’ dipendente, non era sufficiente a quest’ultimo affermare apoditticamente che invece le retribuzioni suddette nel periodo in questione erano complessivamente diminuite, occorrendo che egli trascrivesse nel ricorso il contenuto della documentazione che induceva a siffatta conclusione (CUD, dichiarazioni dei redditi, cedole dello stipendio): in tal modo dimostrando l’illogicita’ e/o l’insanabile contrasto dell’opposto giudizio con essa incompatibile, cui era pervenuta la decisione impugnata. Mentre la circostanza sopravvenuta che il ricorrente e’ cessato dal servizio attivo ed e’ stato posto in pensione puo’ giustificare, come egli stesso ha finito per riconoscere, ove la sua situazione economica complessiva sia effettivamente peggiorata in conseguenza di detto evento sopravvenuto, di richiedere giudizialmente la revisione delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dell’assegno (o in tale misura) alla moglie.

Ed infine la Corte di appello ha determinato l’assegno in questione nella misura di Euro 1.000 proprio per avere “valutato comparativamente le condizioni economiche delle parti”: e quindi non soltanto i loro diversi redditi, ma anche gli oneri che gravavano su ciascuno di essi, tant’e’ che la decorrenza e’ stata stabilita a partire dal febbraio 2007 perche’ nella stessa data e’ cessato l’obbligo del F. di contribuire al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni; e perche’ d’altra parte non soltanto il ricorrente, ma anche la moglie devono affrontare la spesa necessaria a procurarsi un alloggio dato che la decisione impugnata, dopo aver accertato che i figli erano divenuti autosufficienti ed erano andati a vivere lontano dalla casa coniugale, ha revocato l’assegnazione di quest’ultima alla M.G., dando altresi’ atto che i coniugi avevano manifestato il comune intendimento di alienarla, incaricando contestualmente un’agenzia immobiliare di provvedere in tali sensi.

Per cui sotto questo profilo la doglianza esposta si traduce nell’inammissibile attesa di una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella operata dal giudice del merito nell’esercizio del suo potere istituzionale, anche elettivo di quelle ritenute idonee a sorreggere la pronunzia, del quale, per quel che in questa sede rileva, ha reso sufficiente ragione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della M.G. in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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