Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8953 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. e M.M., rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Russo Athos, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. De

Dominicis Gerolamo Ugo Saverio in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 1;

– ricorrente –

contro

B.G., B.A., B.S.,

B.G., B.I., I.N., M.

R., M.F. e M.M.L.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Alessandro Paletta e Luca Santovincenzo,

elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, via degli

Scipioni, n. 132;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 759 del 18

febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” B.G., B.A., B. L., B.S., I.N., N.I. e M.G. chiedevano di essere reintegrati nel possesso del passaggio da essi esercitato a cavallo del confine dei terreni di proprietà di B.A. e M. M., assumendo di esserne stati spogliati mediante una recinzione posta in essere dai convenuti.

Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, con sentenza in data 1 luglio 2003 ha accolto la domanda in favore di I. N., I.N. e M.G..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 759 in data 18 febbraio 2009, ha rigettato l’appello proposto da B.A. e M.M., mentre, in accoglimento dell’altro gravame, ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso della servitù anche in favore di B.G., B.A. e B.S. e degli eredi di B.L..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso B.A. e M.M., sulla base di un motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso. L’unico mezzo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto per errata rappresentazione dei fatti”.

Il motivo è inammissibile perchè non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Il motivo, infatti, non si conclude nè con un quesito di diritto nè con un quesito di sintesi.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897;

Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741).

Neppure il quesito di diritto può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, liquidate in complessivi 2.200 Euro, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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