Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8953 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7044-2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Magnifico Rettore in carica pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLA LOIZZI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE GALLO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2867/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata i127/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio riguarda un ex lettore di lingua straniera (con contratti a termine rinnovati annualmente), poi assunto con contratto a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico (con riconoscimento, in sede di transazione, dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine come lettore e della retribuzione corrispondente a quella di professore non di ruolo ab initio), e la pretesa alla maggiore retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo a quello oggetto di transazione con l’Università degli Studi di Bari;

– la questione posta dall’Università ricorrente riguarda (anche) l’applicabilità della L. n. 240 del 2010, art. 26 e della disposizione sull’estinzione prevista dal comma 3;

– in sede di proposta del relatore, sul punto, si sono richiamati i precedenti di questa Corte nn. 10291-10292-10293/2016;

– con recenti ordinanze interlocutorie (Cass. n. 26935/2016 e Cass. n. 79/2017), ricorsi nei quali si discuteva anche dell’interpretazione del citato L. n. 240 del 2010, art. 26 e dei limiti di operatività della prevista estinzione sono stati rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– è opportuno attendere le determinazioni conseguenti alle sopra indicate ordinanze interlocutorie.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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