Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8953 del 06/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017), n. 8953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7044-2015 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, (C.F. (OMISSIS)), in
persona del Magnifico Rettore in carica pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLA LOIZZI giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.S.A.I., elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE GALLO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2867/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata i127/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 7/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
Fatto
RILEVATO
che:
– il giudizio riguarda un ex lettore di lingua straniera (con contratti a termine rinnovati annualmente), poi assunto con contratto a tempo indeterminato come collaboratore esperto linguistico (con riconoscimento, in sede di transazione, dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine come lettore e della retribuzione corrispondente a quella di professore non di ruolo ab initio), e la pretesa alla maggiore retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo a quello oggetto di transazione con l’Università degli Studi di Bari;
– la questione posta dall’Università ricorrente riguarda (anche) l’applicabilità della L. n. 240 del 2010, art. 26 e della disposizione sull’estinzione prevista dal comma 3;
– in sede di proposta del relatore, sul punto, si sono richiamati i precedenti di questa Corte nn. 10291-10292-10293/2016;
– con recenti ordinanze interlocutorie (Cass. n. 26935/2016 e Cass. n. 79/2017), ricorsi nei quali si discuteva anche dell’interpretazione del citato L. n. 240 del 2010, art. 26 e dei limiti di operatività della prevista estinzione sono stati rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– è opportuno attendere le determinazioni conseguenti alle sopra indicate ordinanze interlocutorie.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017