Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8952 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consiglie – –

Dott. NAPPI Aniello – Consiglie – –

Dott. BERNABAI Renato – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. e I.C.E. s.a.s., domiciliati in Roma, via G.

Puccini 10, presso l’avv. Ferri G., che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Maero G., come da mandato a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Fallimento della I.C.E. s.a.s. e di B.G.;

– intimato –

contro

Rovere Giovanni & C. s.n.c.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 403/2007 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 22 marzo 2007;

Letta la relazione scritta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.G. e dalla I.C.E. s.a.s. avverso la sentenza che il 28 novembre 2006 ne aveva dichiarato il fallimento, su richiesta del creditore Rovere Giovanni & C. s.n.c. depositata il 2 gennaio 2006.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, essendo stato richiesto nel vigore della precedente disciplina, il fallimento dovesse intendersi sottratto alla disciplina sopravvenuta, anche guanto a regime di impugnazione della sentenza dichiarativa. Ricorrono ora per cassazione B.G. e la I.C.E. s.a.s., che propongono tre motivi d’impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del D.Lgs. n. 5 del 2006, artt. 153 e 150, sostenendo che ai fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore della nuova legge fallimentare non si applica la disciplina previgente, pur eventualmente applicabile alla fase prefalllimentare.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 50 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 C.E.D.U..

Sostengono che, quand’anche fosse applicabile la disciplina della legge fallimentare abrogata, la corte d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi al tribunale, non dichiarare l’inammissibilita’ dell’impugnazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4 e dell’art. 111 Cost., lamentando la mancata apertura del contraddittorio sull’ammissibilita’ dell’impugnazione, rilevata d’ufficio dal giudice.

2. Risulta manifestamente fondato e assorbente il primo motivo del ricorso.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa corte in tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cioe’ dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova infatti “applicazione la nuova disciplina della L. Fall., art. 18, con conseguente necessita’ di proposizione dell’appello alla corte d’appello (ovvero, se introdotto dal 1 gennaio 2008, del reclamo secondo il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22 che, ancora riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali pendenti) e non piu’ dell’opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all’art. 150, predetto D.Lgs. – norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattivita’ della nuova disciplina ex art. 11 preleggi e dunque da interpretarsi restrittivamente – circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare;

ne consegue che, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto della L. Fall., art. 16, e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimen tra due regimi normativi” (Cass., sez. 1^, 20 marzo 2008, n. 7471, m. 602076; analogamente Cass., sez. 1^, 5 marzo 2009, n. 5294, m. 607272).

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, perche’ si pronunci nel merito dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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