Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8952 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15545-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’assistita (nata il (OMISSIS)) avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità a decorrere dal 1 gennaio 2013;

2. avverso detta sentenza 1’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, deduce l’erronea applicazione della predetta normativa, per avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio pensionistico da epoca in cui l’assistita aveva già compiuto il 65^ anno di età;

3. l’assistita non ha resistito;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. del ricorso all’esame, con il quale si pone la questione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di inabilità, si appalesa opportuna la trattazione in pubblica udienza innanzi alla quarta Sezione della Corte.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la trattazione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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