Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8951 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Catalisano Settimio, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, via Paola Falconieri, n.

110;

– ricorrente –

contro

D.C.R.;

– intimato –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 5120

del 3 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Settimio Catalisano;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che A.C. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte 3 marzo 2009, n. 5120, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dal medesimo proposto contro una sentenza della Corte d’appello di Napoli;

che il ricorso per revocazione è affidato ad un motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base di proposta di definizione, nel senso della inammissibilità, redatta dal consigliere relatore in data 7 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che, con l’unico mezzo, il ricorrente si duole che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5120 del 2009, abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente, dopo avere notificato l’atto di impugnazione all’intimato a mezzo del servizio postale, aveva omesso di produrre l’avviso di ricevimento;

che il ricorrente per revocazione lamenta che la sentenza sia affetta da errore di fatto, perchè l’avviso di ricevimento che risulta mancante all’interno del fascicolo di parte venne regolarmente “spillato” al ricorso notificato nella medesima pagina ove risulta allegata e presente la ricevuta di spedizione;

che il ricorrente deduce inoltre che in testa a detta pagina risulta oggi la presenza di due segni, proprio sopra alla relata di notifica, che si riferirebbero alla presenza di altro documento spillato;

che, ad avviso del Collegio, non sussiste il dedotto vizio revocatorio;

che l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2010, n. 22171);

che nella specie non sussiste il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali;

che, infatti, al momento della decisione l’avviso di ricevimento non era contenuto negli atti del fascicolo di parte depositato in cassazione, e quindi la sentenza impugnata non si fonda su una realtà diversa da quella emergente dagli atti di causa;

che, d’altra parte, il motivo non indica specificamente da quale certificazione risulti l’avvenuto deposito, unitamente al ricorso, anche dell’avviso di ricevimento, ma affida questa prova soltanto alla circostanza, nient’affatto univoca e decisiva, costituita dalla “presenza di due segni da spillatura in testa alla pagina stessa”;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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