Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8951 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10791-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., – P.I. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona

del Responsabile della Funzione Risorse Umane, Organizzazione e

Servizi, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato BRUNO COSSU,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del termine apposto contratto intercorso tra Poste italiane s.p.a. e B.M. nel periodo dal 2/7/2007 al 15/9/200, per violazione della percentuale di contingentamento di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, confermando per il resto la sentenza di primo grado che aveva condannato Poste a ricostituire il rapporto di lavoro a tempo pieno con la ricorrente;

2. la Corte territoriale premetteva che a tali fini l’organico aziendale riferito al primo gennaio di ogni anno dev’essere computato secondo il criterio c.d. “full time equivalent”, posto dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 sicchè ogni unità deve essere rapportata ad un lavoratore a tempo pieno in proporzione all’orario svolto, e non con il criterio c.d. per teste propugnato dalla società. Riteneva invece che il numero di assunzioni a termine nell’anno debba essere calcolato “per teste”, non sussistendo la necessità di adottare criteri omogenei sostenuta da Poste, che amplierebbe il limite delle assunzioni consentite dalla clausola di contingentamento. Aggiungeva che neppure poteva essere condivisa la tesi della società, secondo la quale il superamento del limite delle assunzioni renderebbe illegittimi soltanto i contratti a termine conclusi nell’anno dopo che si era verificato il superamento del limite del 15% dell’organico. Tanto premesso, rilevava che dai prospetti prodotti non risultava con quali modalità fosse stato eseguito il calcolo dei contratti a termine, neppure sulla base del criterio full time equivalent patrocinato da Poste, non venendo indicati quanti contratti a termine a tempo parziale, per quali orari e in quali periodi fossero stati stipulati nell’anno, e quindi gli stessi presupposti per l’applicazione del criterio, e che sussisteva discrasia tra i dati contenuti nei prospetti prodotti a firma del dirigente della società (calcolati secondo il metodo “per teste”) e i dati risultanti dal bilancio (calcolati secondo il metodo “full time equivalent”). Neppure poi era stato prodotto un prospetto finalizzato ad indicare per l’anno 2007 il numero dei contratti stipulati al momento della conclusione di quello oggetto della causa;

3. per la cassazione della sentenza ricorre Poste italiane s.p.a, affidando il gravame a tre motivi, cui resiste con controricorso Michela B.. Poste ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

4. come primo motivo, Poste denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche con riferimento al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 e lamenta che la Corte territoriale abbia applicato il criterio “per teste” in luogo del criterio full time equivalent per calcolare il numero dei contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento, laddove il D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 con criterio generale applicabile sia per calcolare l’organico aziendale sia il numero dei contratti a termine, chiarisce come nel computo dei dipendenti debbano essere considerati i lavoratori a tempo parziale riconducendoli ad una unità a tempo pieno. Sostiene che il rispetto della percentuale del 15% sarebbe stato in tal modo documentato con i prospetti prodotti in giudizio, che riproduce in allegato al ricorso;

5. come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche con riferimento all’art. 1418 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la tesi della società secondo la quale in caso di superamento del limite percentuale, sarebbero illegittimi solo i contratti stipulati successivamente alla data in cui si è verificato fondamento;

6. come terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., e censura l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale Poste non avrebbe assolto l’onere probatorio in merito al rispetto della clausola di contingentamento. Sostiene che ai fini della prova del rispetto della clausola di contingentamento sarebbe sufficiente indicare il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, la percentuale calcolata su tale dato, che rappresenta il numero massimo di contratti a termine stipulati, e il numero di contratti effettivamente stipulati nel periodo di riferimento, dati tutti rinvenibili nei documenti prodotti sin dal primo grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la valutazione del primo motivo di ricorso (con ricadute anche sul terzo motivo) richiede un intervento nomofilattico, che esclude la ricorrenza dell’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

E difatti, al fine di ritenere se Poste abbia o meno assolto all’onere di dimostrare il rispetto della percentuale di contingentamento, occorre definirne i presupposti, e dunque quali siano i criteri da adottarsi per la valutazione dell’organico aziendale e degli assunti a termine (ed in particolare, se essi siano omogenei e se debba applicarsi il calcolo “full time equivalent” o “per teste”);

2. l’unico precedente arresto di questa Corte sulla questione (la sentenza 11/02/2014 n. 3031, che ha escluso l’adottabilità del primo criterio) è riferita all’ art. 8, comma 3, del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, che ha diverso tenore letterale rispetto alla disposizione in esame, ed è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 61 del 2000, il cui art. 6 (sino all’abrogazione intervenuta per effetto del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, comma 1, lett. a)), disciplinava il computo del personale a tempo parziale “in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico”;

3. si impone pertanto ex art. 380 bis c.p.c., u.c. la rimessione della causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

PQM

dispone la rimessione alla Sezione Quarta per l’udienza pubblica.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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