Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8950 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2021, (ud. 17/12/2019, dep. 31/03/2021), n.8950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2277/2016 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentata

e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MINIO, LORENZO SPINNATO;

– ricorrente –

contro

EUROACUSTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2349/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/01/2015 R.G.N. 2822/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 16.1.2015, ha accolto il gravame interposto dalla Euroacustica S.r.l., nei confronti di D.S.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Agrigento n. 1316/2012, resa il 27.9.2012, che, in parziale accoglimento della domanda del lavoratrice, aveva condannato la società datrice al pagamento di Euro 36.316,62 a titolo di differenze retributive, “detratto quanto pacificamente versato a titolo di TFR anteriormente al deposito del ricorso”, oltre accessori, come per legge;

che la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’originaria domanda della D.S.;

che per la cassazione della sentenza ricorre quest’ultima sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la Euroacustica S.r.l.;

che è stata comunicata una memoria nell’interesse della lavoratrice;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione dell’art. 2118 c.c.; artt. 235 e 240 del CCNL Commercio e si afferma che, come stabilito dalla Suprema Corte, l’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta a prescindere dal danno sofferto e che i giudici di appello hanno erroneamente stabilito che alla ricorrente non fosse dovuta, essendo stata licenziata “con effetto immediato”; 2) la violazione dell’art. 2120 c.c. e art. 236 CCNL Commercio, per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse provato “i fatti costitutivi dei diritti vantati dalla medesima e che avesse percepito il TFR calcolato in CTU al lordo, in Euro 4.989,88”; 3) la violazione dell’art. 36 Cost.; art. 2109 c.c. e art. 150 CCNL Commercio, per non avere i giudici di appello osservato il dettato costituzionale che prevede all’art. 36, oltre al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, una durata massima della giornata lavorativa che, normalmente è di otto ore, e per non avere considerato che la ricorrente non ha percepito, alla conclusione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie ed i ratei residui dei permessi non goduti; 4) la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per obliterazione di documenti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare, per non avere dato il giusto rilievo al “documento prodotto al n. 16 del fascicolo di primo grado, con il quale il Dott. M.A. comunicava al sig. S., legale rappresentante della Euroacustica, le somme rese dai dipendenti e le spese sostenute per l’attività lavorativa”;

che i motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione e che presentano profili di inammissibilità, secondo quanto di seguito specificato – non sono meritevoli di accoglimento; innanzitutto, infatti, la ricorrente non ha indicato analiticamente sotto quale profilo le norme che si assumono violate sarebbero state incise nel procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza; e ciò, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, nei primi tre motivi, si deduce che le violazioni lamentate attengono anche agli artt. 235, 240, 236 e 150 CCNL Commercio, che non è stato prodotto (e neppure indicato nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione), nè trascritto, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità delle doglianze svolte dalla ricorrente e, dunque, anche sotto tale profilo, le censure mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di appello si risolvono in considerazioni di fatto e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, inoltre, per quanto più in particolare attiene al quarto motivo, anche prescindendo dalla genericità delle contestazioni formulate in merito alla valutazione delle emersioni probatorie operata dalla Corte di Appello, peraltro prive di riferimenti ad alcuna documentazione (eccezion fatta per il generico richiamo al “documento prodotto al n. 16 del fascicolo di primo grado, con il quale il Dott. M.A. comunicava al sig. S., legale rappresentante della Euroacustica, le somme rese dai dipendenti e le spese sostenute per l’attività lavorativa”, neppure trascritto e di cui non si specifica il rilievo) a sostegno delle deduzioni formulate e senza che venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle risultanze istruttorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011), il mezzo di impugnazione tende, all’evidenza, ad una nuova valutazione delle prove – in particolare delle dichiarazioni di alcuni testi, neppure trascritte (v. pag. 8 del ricorso) -, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); che, infine, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 16.1.2015, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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