Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 895 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., in qualita’ di erede di M.U.,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Domenico Millelire 6, presso

l’avv. CREMISINI Lelio, che la rappresenta e difende, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 14, n. 114/14/99 del 12 marzo 1999,

depositata il 18 maggio 1999, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono.

Letto il ricorso e il controricorso;

Vista la documentazione depositata in atti dalla contribuente relativa alla definizione della controversia mediante la procedura prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 (c.d. “rottamazione cartelle);

Considerato che la documentazione in questione attiene alla cartella impugnata nel giudizio in esame;

Considerato che l’amministrazione, nonostante vi sia stata sollecitata, non ha proposto alcuna contestazione circa la regolarita’ della procedura seguita per la definizione della controversia;

Ritenuto che il pagamento effettuato a norma di legge da parte della contribuente comporti la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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