Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 895 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 09/06/2010, dep. 17/01/2011), n.895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – est. Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato PIETROPAOLI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAVICCHIOLI ANDREA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 564/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 31/03/2006 R.G.N. 260/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il riconoscimento, richiesto M. S., dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto; in particolare, l’assicurato ha chiamato in causa l’Inps per chiedere che provvedesse alla modifica della sua posizione contributiva, moltiplicando i periodi di esposizione per il coefficiente 1,5, come previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13.

La domanda è stata accolta dal giudice di primo grado, e questa pronunzia è stata sostanzialmente confermata (con una parziale riforma per alcune riduzioni dei periodi di riferimento dell’esposizione all’amianto) dalla Corte d’Appello … 3 di Perugia con sentenza n. 564/05, depositata in cancelleria il 31 marzo 2006.

Avverso questa sentenza, che non risulta notificata, l’Istituto assicuratore ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, in termine, il 23 gennaio 2007.

L’intimato M.S. ha resistito con apposito controricorso, notificato, in termine, il 27 febbraio 2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps sottopone a questa Corte due motivi di ricorso.

Col primo, invocando l’art. 112 cod. proc. civ., esso lamenta che la Corte d’appello non abbia pronunciato sull’eccezione avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva alla causa. Esso stesso però riconosce (pag. 5 del ricorso) avere la Corte d’appello affermato la detta legittimazione dell’Inps, “titolare del rapporto previdenziale pensionistico”. E’ lo stesso ricorrente, perciò, a riconoscere la palese inammissibilità del ricorso per contraddittorietà ossia per sostanziale inosservanza dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4.

Col secondo motivo l’Inps lamenta il difetto di motivazione sulla detta questione di diritto, ma anche questa censura è inammissibile poichè il difetto di motivazione, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può concernere solo lo svolgimento argomentativo della sentenza impugnata relativamente ai fatti di causa, e non alle questioni di diritto.

Lo stesso Inps del resto, riconoscendo che la posizione contributiva dell’assicurato era stata trasferita ad altro Istituto previdenziale, non precisa la data del trasferimento e in particolare non dice se esso sia avvenuto in corso di causa (art. 111 cod. proc. civ.) onde anche sotto questo profilo il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre alle spese li, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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