Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8949 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14623-2019 proposto da:

WASHTEC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO n. 36,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IZZO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO PISTIS;

– ricorrente –

contro

WASH GREEN AND SERVICE S.R.L.;

– intimata –

e contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUALTIERO

SERAFINO n. 8/A, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

FIORAVANTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1228/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 9.12.2005 Wash Green and Service S.r.l. evocava in giudizio Wash Tec S.r.l. e Be.Ma. innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, per sentir dichiarare risolto il contratto di fornitura di un impianto di autolavaggio intercorso tra Wash Green and Service S.r.l. e Wash Tec S.r.l., con l’intermediazione del B., e condannare i convenuti, tra loro in solido, alla restituzione della somma di Euro 255.000 oltre interessi, rivalutazione e danni ulteriori.

Si costituivano in giudizio i convenuti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto. Wash Tec S.r.l. spiegava domanda di manleva nei confronti del B..

Con sentenza n. 11/2013 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarando risolto il contratto inter partes e condannando Wash Tec S.r.l. al pagamento della somma di Euro 255.000 oltre interessi e spese, di lite e C.T.U. Condannava inoltre il B. a tenere indenne Wash Tec S.r.l. dai predetti esborsi.

Interponeva appello avverso detta decisione Wash Tec S.r.l. e si costituivano in seconde cure Wash Green and Service S.r.l. e B..

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1228/2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Wash Tec S.r.l., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso B.M., spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Wash Green and Service S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con atto notificato il 13.9.2019 la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia, notificata alla parte controricorrente ma da questa non accettata, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di cassazione, con riguardo al ricorso principale.

Per quanto invece attiene al ricorso incidentale, esso è inammissibile, posto che il B. non aveva proposto appello, nè in via principale nè in via incidentale, avverso la decisione del Tribunale.

Alla luce dell’esito complessivo del presente giudizio di legittimità, le spese vanno compensate per intero tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Nulla, invece, per la parte rimasta intimata nel presente giudizio di cassazione.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione incidentale, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero le spese del presente giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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