Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8948 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 14/04/2010), n.8948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglie – –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., P.C., P.P., Pe.

C., P.L., quali eredi di P.A., domiciliati

in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avv. Marra Alfonso Luigi giusta delega in atti, nonche’

quest’ultimo in proprio;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 1127/05 in data 2.2.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.10.2009 dal Relatore Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 2.2.2006 la Corte di Appello di Napoli condannava ai sensi della 1. 2001/89 la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 1.540 in favore M.M., C., P., L. e Ca., con riferimento alla durata di un giudizio davanti al TAR Campania, ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per un anno e dieci mesi. Avverso la decisione gli istanti, nonche’ l’avvocato Ma. in proprio quale antistatario, proponevano ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, cui non resisteva l’intimata, con i quali rispettivamente lamentavano: 1) violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2), 3), 4), 5), 6), errata liquidazione, sotto vari aspetti, dell’indennizzo riconosciuto; 7), 8), 9), inadeguata liquidazione delle spese processuali; 10) carente motivazione del decreto impugnato. Osserva il Collegio che e’ inammissibile il ricorso dell’avvocato Ma. in proprio, astrattamente legittimato a dolersi esclusivamente dell’omessa distrazione, che viceversa nella specie e’ stata disposta.

Quanto agli originari istanti, il ricorso va accolto esclusivamente per quanto riguarda le spese processuali, sotto il profilo dell’errata applicazione delle tariffe per i procedimenti in Camera di Consiglio.

Ed infatti sono inammissibili per genericita’ le doglianze sub 1) e 10), mentre per quanto riguarda quelle concernenti la quantificazione dell’indennizzo, si rileva che il “bonus” non deve essere necessariamente riconosciuto, ma puo’ esserlo ove il giudice lo ritenga, ipotesi non verificatasi nella specie; l’indennizzo va parametrato soltanto sull’eccesso di durata, deponendo in tal senso il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2; l’entita’ dell’indennizzo riconosciuto e’ sostanzialmente in linea con i parametri CEDU (che indicano Euro 1.000 come base di commisurazione), che non sono vincolanti per il giudice nazionale, potendo da essi discostarsi, sia pure in termini di ragionevolezza.

Il ricorso va dunque cassato nei termini indicati e, decidendo ex art. 384 c.p.c., la Presidenza va condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad un terzo di quelle del giudizio di legittimita’ (da compensare per i residui due terzi tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Ma., accoglie il ricorso degli originari istanti nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad un terzo di quelle di legittimita’, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida, quanto al primo, in Euro 840, di cui Euro 480 per onorari e Euro 310 per diritti, quanto a quello di legittimita’, nella loro interezza, in Euro 1.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa due terzi delle spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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