Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8947 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16234-2020 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARIA ASSUNTA PILLITTERI;

– ricorrente –

contro

Z.C., G.F., CI.NI., S.R.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG n. 853/2004 del

TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 26/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE;

lette le conclusione scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MUCCI ROBERTO, che conclude per

l’inammissibilità di regolamento di competenza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che al fine che qui rileva occorre premettere che:

– il Tribunale di termini Imerese rigettò la domanda con la quale C.V. aveva chiesto il riscatto di un fondo rustico nei confronti dei venditori Ci.Ni. e S.R. (venditori) e di Z.C. e G.F. (compratori);

– la Corte d’appello di Palermo, accolta l’impugnazione del C., accolse la domanda e, pertanto, dichiarato inefficace il contratto di compravendita, dispose il trasferimento del fondo in favore dell’appellante, subordinandolo al pagamento del prezzo;

– il C. propose il 14/11/2018 istanza di correzione alla Corte di Palermo, in quanto per materiale errore, già nell’atto di citazione in primo grado (parrebbe dall’esposizione in ricorso), alla S. era stato attribuito il prenome R., invece che quello corretto di Ro. e tale erroneo prenome risultava trascritto in sentenza;

– la Corte d’appello, con ordinanza depositata il 19/11/2010, secondo quel che riferisce il ricorrente, “rigettò allo stato l’istanza di correzione della sentenza n. 364-2018, ritenendo (doversi) correggere prima la sentenza di primo grado”;

– proposta istanza di correzione al primo Giudice in data 23/7/2018, il Tribunale di Termini Imerese, con l’ordinanza di cui in epigrafe, “considerato che la sentenza di appello, integralmente riformando la sentenza di primo grado, si è alla medesima sostituita e che pertanto la correzione materiale deve essere richiesta allo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento e, quindi, alla Corte di appello”, rigettò l’istanza;

ritenuto che il C. ricorre avverso quest’ultima ordinanza sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, che le controparti sono rimaste intimate e che il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; considerato che il motivo, con il quale il C. denunzia violazione dell’art. 287 c.p.c., assumendo che il Tribunale, dichiaratosi incompetente a riguardo della correzione della decisione d’appello, nulla aveva deciso in merito alla correzione della propria sentenza, nonostante che esso ricorrente avesse chiesto correggersi l’errore contenuto proprio nella sentenza del Tribunale, è inammissibile, valendo quanto segue:

– la sentenza d’appello ha effetto sostitutivo rispetto a quella di primo grado (principio pacifico, cfr., ex multis, Cass. nn. 16934/2013, 29021/2018) e un tale carattere qui è vieppiù evidente, stante che l’accoglimento del diritto vantato dall’attore ha trovato luogo nella sentenza d’appello, che ha integralmente riformato quella di primo grado, di conseguenza, a tutto concedere (cioè ad ammettere che si ebbe a trattare di un errore di percezione del giudice e non di una domanda erroneamente rivolta nei confronti di S.R., invece che di St.Ro.), il Tribunale ha correttamente negato poter far luogo alla correzione della propria sentenza, oramai sostituita da quella d’appello;

– quanto sopra esposto consente di non soffermarsi sulla natura non giurisdizionale, ma meramente amministrativa, del provvedimento che conclude il procedimento di correzione, siccome più volte chiarito da questa Corte (cfr., ex multis, S.U. n. 5165/2004) e, quindi, sulla non incidenza di essa sul riparto di competenza (cfr., ex multis, Cass. n. 7950/1997, 8543/2004, 12034/2010, 608/2017), in quanto priva del carattere dell’irretrattabilità;

considerato che non avendo le controparti svolto difese non occorre regolare le spese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara l’istanza di regolamento inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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