Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8947 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 14/04/2010), n.8947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consiglie – –

Dott. PICCININNI Carlo – Consiglie – –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consiglie – –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Marra Alfonso Luigi

giusta delega in atti, nonche’ quest’ultimo in proprio;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 760/05 in data 29.12.2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del

6.10.2009 dal Relatore Cons. Dott. Onofrio Fittipaldi;

Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto dell’1.2.2006 la Corte di Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 2.381 in favore di C.G. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al TAR Campania iniziato il 3.7.97 ed ancora pendente al 19.7.2005 (data di deposito del ricorso ex L. n. 89 del 2001), ritenuta irragionevole nella misura di tre anni.

Avverso la decisione C., nonche’ l’avv. Marra in proprio quale antistatario, proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui non resisteva l’intimata, con i quali rispettivamente lamentava: 1), la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2), 3), 4), l’inadeguata liquidazione dell’indennizzo; 5), 6), 7), l’errata liquidazione delle spese processuali; 8) la carente motivazione del decreto.

Osserva il Collegio che e’ inammissibile il ricorso dell’avv. Marra in proprio, legittimato ad impugnare la statuizione sulle spese esclusivamente sotto il profilo dell’omessa distrazione, che viceversa era stata disposta.

Sono analogamente inammissibili le doglianze sub 1) e 8), in quanto del tutto generiche.

Sono al contrario fondate le censure relative alla quantificazione dell’indennizzo (restando assorbite quelle sulle spese), limitatamente al profilo della immotivata riduzione rispetto ai minimi CEDU (che indicano in Euro 1.000 annui la base di commisurazione, dai quali tuttavia il giudice nazionale puo’ ci’iscostarsi purche’ in misura ragionevole).

Non possono essere invece condivise quelle concernenti il mancato riconoscimento del “bonus”, espressione di valutazione discrezionale nella specie non esercitata, e l’omessa parametrazione dell’indennizzo sull’intera durata del processo, a cio’ ostando il chiaro dettato della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Il ricorso di C. va dunque accolto nei termini indicati, il decreto cassato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento di Euro 3.750 (circa Euro 750 annui, stante la modesta entita’ della controversia) oltre interessi legali dalla domanda in favore dell’istante, nonche’ alla refusione delle spese processuali del giudizio di merito ed al 50% di quelle di legittimita’ (da compensare per il residuo 50% tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Marra in proprio, accoglie quello di C.G. nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai profili accolti e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri Giustizia al pagamento di Euro 3.750 in favore di C.G., oltre interessi legali dalla domanda, nonche’ al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e al 50% di quelle di legittimita’, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida, quanto al primo, in Euro 1.150, di cui Euro 720 per onorari e Euro 380 per diritti e, quanto al secondo nella loro interezza, in Euro 1.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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