Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8946 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15462-2020 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA DI F.D., in persona della Titolare

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO dell’OLGIATA n. 15,

ISOLA 65 F1, presso lo studio dell’avvocato JESSICA MIRRA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IDROSISTEMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO GRIPPAUDO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG n. 83362/2018

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MUCCI ROBERTO, che conclude per

l’inammissibilità, e comunque per il rigetto dell’istanza di

regolamento di competenza proposto dall’Azienda agricola

F.D., sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di

Treviso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, investito dalla domanda di D.F., titolare di azienda agricola, la quale aveva convenuto in giudizio la s.r.l. Idrosistemi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, previa risoluzione per colpa del contratto fra le parti stipulato, accogliendo l’eccezione della convenuta, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Treviso, ai sensi dell’art. 19 c.p.c. (foro del convenuto);

ritenuto che avverso la riportata statuizione D.F. propone regolamento di competenza, ulteriormente illustrato da memoria, e che la controparte resiste con memoria e che il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso; considerato, in via di preliminarietà che il ricorso appare tempestivo e, quindi, ammissibile, in quanto, pur vero, come osserva il P.G. che l’ordinanza di cui si discute risulta essere stata comunicata il 3/3/2020 e il ricorso avviato alla notifica il 5/6/2020, quindi ben oltre il termine di legge di trenta giorni, tuttavia, dovendosi tener conto della normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da COVID 19 (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e D.L. 8 aprile 2020, n. 23), il termine di trenta giorni, sospeso, siccome tutti i termini processuali, veniva a scadere il 5/6/2020;

ritenuto che la ricorrente assume che la competenza appartiene al Giudice di Roma, in quanto:

– l’azienda agricola della D. ha sede legale in Roma e la stessa, dopo aver ricevuto il preventivo della convenuta per la installazione d’un impianto geotermico presso località sita in Provincia di Roma, ove trovasi una struttura ricettizia agrituristica dell’esponente, concluse il contratto in Roma con l’ing. T.R., il quale, mandatario della Idrosistemi, era intervenuto “ad occuparsi dei dettagli e della parte commerciale (…) incontrava la cliente, forniva chiarimenti e dettagli e “gestiva” il contratto sino alla sua formalizzazione con la sottoscrizione da parte della signora D.”;

– inoltre in Roma doveva rinvenirsi il foro del consumatore, tale dovendosi considerare la ricorrente, la quale gestiva individualmente l’azienda agricola, “ha agito al di fuori del proprio settore o ambito operativo: la Signora D. gestisce un’azienda agricola e agrituristica e nulla sa o conosce del complesso specialistico ambito della geotermia” e, in ogni caso, aveva “agito al di fuori della propria sfera professionale”;

considerato che il ricorso è destituito di giuridico fondamento avuto riguardo a entrambi gli ingaggi di competenza:

a) come noto, a mente dell’art. 1326 c.c., comma 1, “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accetta.zione dell’altra parte”; dalle scarne, oltre che sommarie asserzioni della ricorrente non è dato trarre che il contratto venne concluso in Roma, mancando l’evidenza dei presupposti di legge e cioè che proponente fosse la Idrosistemi e che l’ing. T., effettivamente investito dei poteri di rappresentanza, per essa fosse venuto a conoscenza dell’accettazione da parte della D.; nè, al contrario, che la proposta della D. sarebbe stata accettata in Roma, e non in Treviso (ove ha sede la convenuta), da mandatario della Idrosistemi;

b) le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4 (S.U. n. 17989, 13/9/2016, Rv. 640601, conf., ex multis, Cass. n. 7722/2019); fattispecie che qui, all’evidenza, non ricorre, avendo la D. agito per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno;

c) la D. è imprenditrice agrituristica e il contratto concluso riguarda l’attività d’impresa, quindi si è certamente al di fuori dell’ipotesi del contratto di consumo, come più volte chiarito da questa Corte, essendosi precisato che in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale (Sez. 6, n. 8419, 26/3/2019, Rv. 653386);

considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della resistente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta l’istanza di regolamento, conferma la competenza del Tribunale di Treviso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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