Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8946 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.V., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Nasuti Gianfranco e Guido

Orlando, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 69;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ F.lli AVOLI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. Buzzone Gabriella e Mauro Cerulli,

elettivamente domiciliata in Roma, via Caetana, n. 13/A, presso lo

studio dell’Avv. Umberto Graziani;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1316 in data

12 novembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

2 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La s.n.c. F.lli Avolio ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Savona un decreto ingiuntivo contro G.V., relativo a somma dovuta a titolo di appalto per l’esecuzione di lavori edilizi svolti su incarico dell’ingiunto.

Il G. ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo; nello stesso tempo, ha citato in giudizio la s.n.c. F.lli Avolio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, in relazione ai lavori edilizi concordati, per inadempimento nella loro esecuzione. Il Tribunale di Savona, riunite le due cause, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento della società appaltatrice ed ha operato la compensazione dei – 2 – debiti rispettivi, condannando il G. a versare la somma di Euro 2.225,18 alla società F.lli Avolio. Hanno proposto appello principale il G. e appello incidentale la s.n.c. F.lli Avolio.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1316 del 12 novembre 2008, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento del G., del contratto dedotto in giudizio e dichiarato tenuto il G. a versare alla controparte la somma di Euro 2.934,80, oltre accessori;

ha inoltre regolato le spese di lite.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il primo motivo denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”. Si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di valutare l’inadempimento della società appaltatrice in relazione all’inosservanza del termine di consegna di sessanta giorni, pattuito dalle parti e decorrente dal 20 agosto 1995, data di sottoscrizione del preventivo-contratto; e che la Corte abbia “taciuto ogni motivazione circa la mancata valutazione del termine di consegna in favore del ricorrente”.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato, con congruo e motivato apprezzamento delle risultanze processuali, che l’impresa era adempiente rispetto alle obbligazioni poste a suo carico e che interruppe i lavori a causa del comportamento del committente, inadempiente all’obbligazione contrattuale di pagare il corrispettivo dell’80% dei lavori a metà dell’opera.

A fronte della ponderata valutazione contenuta nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso omette, in violazione del principio di autosufficienza, di riportare, trascrivendoli, i dati istruttori che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

Questa completezza del ricorso era tanto più necessaria, ove si consideri che i dati esposti dal ricorrente non sono pacifici, avendo la parte controricorrente tra l’altro rilevato che il termine di sessanta giorni per il completamento decorreva, non dalla sottoscrizione del contratto, ma dall’inizio dei lavori.

Sono di conseguenza infondati i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso, i quali tutti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ed omessa pronuncia in relazione alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore.

Le censure articolate con tali mezzi, infatti, muovono da un inesatto presupposto, e cioè dal rilievo che l’appaltatore non avrebbe osservato il termine di consegna delle opere e che queste sarebbero state eseguite con vizi e difetti; laddove la Corte di merito ha escluso qualsiasi inadempimento a carico della s.n.c. F.lli Avolio, precisando che i lavori eseguiti corrispondono all’accordo stipulato e sono stati posti in essere correttamente e che l’interruzione è dipesa dal comportamento del committente.

E’ invece fondato il quarto motivo del ricorso, posto che la Corte d’appello ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del committente in difetto di specifica domanda formulata dall’appaltatore, avendo questi agito unicamente con la domanda di adempimento. E’ configurabile, pertanto, il denunciato vizio di extrapetizione (Cass., Sez. 2^, 19 maggio 1975, n. 1950).

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, difatti, la memoria del ricorrente non prende specifica posizione sulle conclusioni esposte nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ma – ribadendo quanto già dedotto con il ricorso – si limita a replicare alle difese della controricorrente;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente al quarto mezzo, rigettato nel resto;

che, in conseguenza di quanto sopra, cassata in parte qua la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Genova;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettato nel resto;

cassa, la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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