Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8946 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – President – –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consiglie – –

Dott. MASSERA Maurizio – Consiglie – –

Dott. SEGRETO Antonio – Consiglie – –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18202-2009 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo Studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RO.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 749/2008 del GIUDICE DI PACE di GELA,

depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

e’ presente il p.g. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela emessa in data 10.11.2008 ed in pari data depositata il 24.4.2007 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Il ricorso per cassazione e’ inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 1, al giudizio nel quale e’ stata pronunciata la sentenza impugnata si applica la norma dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dall’art. 1, detto D.Lgs., essendo detto giudizio pendente all’atto dell’entrata in vigore di detto D.Lgs., (2 marzo 2006) ed essendo stata conservata la vigenza dell’art. 339 cod. proc. civ., vecchio comma 3 (che sanciva l’inappellabilita’ delle sentenze del giudice di pace secondo equita’) solo per i provvedimenti pubblicati entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (si veda il secondo inciso del citato art. 27, comma 1).

Il mezzo di impugnazione, pertanto, era l’appello e non il ricorso per cassazione”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA