Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8945 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35361-2019 proposto da:

D.R.G., D.R.T., D.R.E.,

P.E., D.R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.NE

CLODIA, 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA DI ROMA UTG, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7747/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda, per quel che qui rileva, può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Roma, accogliendo l’appello proposto dalla s.a.s. D.R. Assicurazioni di D.R.E. e F. & C., annullata ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada, condannò l’appellata Prefettura-UTG di Roma al rimborso delle spese legali d’appello in favore dell’appellante, liquidate in complessive Euro 280,00, oltre agli esborsi;

ritenuto che R.G. P.E., D.R.F., quali soci della D.R. Assicurazioni s.a.s., propongono ricorso avverso la statuizione d’appello lamentando che la liquidazione delle spese legali, per il secondo grado, in violazione del D.M. n. 55 del 2014, era stata posta al di sotto del minimo di tabella (scaglione fino a 1.100,00);

ritenuto che l’intimata Prefettura, costituitasi tardivamente, non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la censura è inammissibile, non essendosi i ricorrenti confrontati con il contenuto della norma di riferimento, invero:

– a mente del D.M. Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, art. 4, il quale consente al giudice di ridurre, con valutazione discrezionale, in questa sede non censurabile, “i valori medi di cui alle tabelle allegate” fino al 50% e, per la fase istruttoria e/o di trattazione fino al 70%, tenuto conto dello scaglione di riferimento, per la fase di studio l’ammontare può essere determinato nel minimo in Euro 62,50, per la fase introduttiva, in Euro 62,50, per la fase istruttoria, in Euro 57,00 e per la fase decisionale, in Euro 95,00; così in totale per un ammontare di Euro 277,00, inferiore all’importo liquidato in sentenza;

considerato che non vi è luogo a regolamento delle spese poichè l’intimata non ha svolto difese in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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