Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8945 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ BARALDI s.n.c. di Baraldi Mariella & C, persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Fuganti Giorgio,
elettivamente domiciliata nella Cancelleria civile della Corte di
cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ BLU LINE CONTRACT GROUP S.r.l., in persona
dell’amministratore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 255 in data 6
novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “In relazione al contratto di appalto stipulato tra la s.n.c. Baraldi, in veste di committente, e la s.r.l. Blu Line Contract Group, in veste di appaltatrice, il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 346 in data 13 luglio 2007, dichiarava l’inadempimento della convenuta appaltatrice e la condannava a risarcire all’attrice la somma di Euro 12.310,14.
La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 355 depositata in data 6 novembre 2008, in riforma della impugnata pronuncia, rigettava la domanda della s.n.c. Baraldi.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la società Baraldi ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.
L’intimata non ha resistito con controricorso.
Il primo motivo denuncia “art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per violazione dell’art. 346 cod. proc. civ. in relazione all’art. 180 cod. proc. civ., comma 2”.
Il secondo mezzo prospetta “art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, per omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 1667 cod. civ.”.
Tutti i motivi sono inammissibili, perchè non contengono la formulazione conclusiva – prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – nè di un quesito di diritto (là dove si censura violazione e falsa applicazione di legge), nè (nella parte in cui si prospetta il vizio di motivazione) di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) recante la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ed insufficiente.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011