Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8943 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Patti Giovanni Rosario,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo (c/o Avv.

Maria Cristina Mulargia) in Roma, via Pirro Logorio, n. 9;

– ricorrente –

contro

Z.A., T.R. e T.M.;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania in data 1 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Nell’ambito di una controversia civile, il Giudice istruttore del Tribunale di Catania, con decreto dell’9 gennaio 2009, pronunciava il decreto di liquidazione del compenso in favore del c.t.u. dott.ssa Z.A., liquidando in suo favore la somma complessiva di Euro 2.657,33, ponendola a carico dell’attrice A.G..

Quest’ultima proponeva opposizione, ritenendo la somma non dovuta in quanto conseguente a c.t.u. viziata di nullità, sul rilievo che la perizia grafica era basata su ingrandimenti fotografici e di tavole comparative svolti da una workstation informatica, soggetto non nominato dal giudice e non compreso nel relativo mandato.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 1 luglio 2009, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, condannando l’ A. al rimborso delle spese sostenute dalla Z..

Per la cassazione di tale ordinanza l’ A. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo mezzo (violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49, 56, commi 3 e 4, 57 e 170) si conclude con il seguente quesito di diritto: “La disciplina dettata dal combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49 e 56, commi 3 e 4, in tema di liquidazione del compenso spettante ad ausiliari del giudice ha carattere di specialità (anche tenuto conto altrimenti di necessitate – e per questo normativamente previste, come nell’art. 57 – specifiche equiparazioni); essa, pertanto, può essere applicata soltanto ad ausiliari del giudice che siano dichiarabili tali per essere stati individuati nel processo con indicazione del loro nome, della loro competenza e pertanto con specificazione del carattere ausiliario che rivestano (e tanto ove anche essi rivestano la caratteristica di essere collaboratori del consulente nominato). Ne consegue che, proposto un ricorso che, per escludere la legittimità della liquidazione degli onorari di un ausiliario, riferisce che è ancora in discussione nella competente sede (e cioè di fronte al giudice che ha disposto la consulenza) la sussistenza, e pertanto la legittimità, dell’impiego da parte di un consulente nominato di altro soggetto per lo svolgimento di rilevanti operazioni peritali (la cui esistenza, in quanto rimasto occulto, e quindi la qualifica di ausiliario del giudice, è res controversa, e allo stato degli atti non accertata), e su detta acclaranda illegittimità fonda il ricorso stesso, quest’ultimo ricorso non può dichiararsi inammissibile, ma semmai deve statuirsene la fondatezza o meno in esito alla statuizione definitiva su tanto nel procedimento in cui è stata disposta la consulenza”.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione sul rilievo:

che l’opposizione “è procedimento cui sono estranee le doglianze della parte relativamente alle formalità dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio o al merito delle conclusioni dell’accertamento, che possono esser fatte valere esclusivamente dinanzi al giudice presso il quale pende il relativo procedimento”; e che nella specie l’opponente “lamenta l’esistenza di ragioni di nullità della consulenza tecnica (peraltro già fugate dal giudice istruttore della causa …) che sono affatto estranee al giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170”.

La statuizione del Tribunale resiste alla critiche della ricorrente.

Non v’ è dubbio che il consulente tecnico deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per l’attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell’incarico, con la conseguenza che non può essergli riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal c.t.u.) in relazione all’attività svolta da un tecnico da lui incaricato senza autorizzazione del giudice.

Sennonchè, nella specie con il giudizio di opposizione l’ A. non ha chiesto di non essere tenuta al rimborso di spese dovute all’ausiliare incaricato autonomamente dal consulente tecnico d’ufficio, ma ha contestato in radice lo stesso onorario del consulente per essere la c.t.u. viziata di nullità.

Ora, come osservato esattamente dal Tribunale, la declaratoria di nullità della c.t.u. – sia pure per inferirne la non configurabilità del diritto al compenso del perito – è materia che esula dal giudizio di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Il secondo motivo (violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.) è inammissibile per genericità del quesito che lo accompagna (“La condanna alle spese di causa, salve le eccezioni di legge, segue il principio della soccombenza”).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA