Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8943 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17631/2009 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9,

presso lo studio dell’avvocato ARIETA Giovanni, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 221/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA di ISCHIA del 30/05/0/8, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Napoli – sede distaccata di Ischia il 5.6.2008 e depositata il 12.6.2008 in materia di addebito delle spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.

La domanda che ha dato origine alla causa può sintetizzarsi come segue.

D.M.A. conveniva, davanti al giudice di pace di Ischia, la società Telecom Italia s.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione della somma che gli era state addebitata come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.

Sosteneva che l’addebito di quelle spese era in contrasto con quanto disposto dal D.P.R. 26 agosto 1972, n. 633, art. 21, comma 8, la legge sull’Iva, oltre che con gli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., e con la L. 30 luglio 1998, n. 231, art. 1, comma 2, lett. e), sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. La Telecom chiedeva il rigetto delle domande.

Il giudice di pace accoglieva la domanda, con sentenza del 30.3.2006, che era confermata dal tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia.

La Telecom Italia spa ne ha chiesto la cassazione con il presente ricorso.

D.M.A. non ha svolto attività di difesa.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte si è già pronunciata su altri ricorsi dello stesso tenore con la sentenza 13.2.2009 n. 3532 (e successive conformi nn. 3533, 3534, 3542 del 2009).

Ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio ritiene di aderire.

In tema di servizi di telefonia, le spese di spedizione della fattura relativa ai corrispettivi dovuti dagli abbonati per la fruizione dei servizi telefonici (cosiddette bollette telefoniche) non debbono necessariamente gravare sull’impresa che eroga il servizio, non potendo un siffatto obbligo desumersi dal D.P.R. 26 agosto 1973, n. 633, art. 21, comma 8, introdotto dal D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 687.

la spedizione, infatti, non può ritenersi segmento dell’operazione di emissione della fattura, nè ricondursi ai conseguenti adempimenti e formalità, segnando, invece, il momento stesso in cui viene a perfezionarsi la fatturazione.

Tali spese trovano, invece, disciplina nell’ambito del diritto civile e della volontà negoziale delle parti, dovendosi pertanto correlare all’obbligazione di pagamento del servizio telefonico, per cui, ove sia contrattualmente previsto (come nella specie, in forza dell’art. 28 delle condizioni generali abbonamento), che esse gravino sull’utente e siano anticipate da chi emette la fattura, il relativo rimborso deve essere escluso dalla base imponibile del corrispettivo per il servizio telefonico reso dal gestore, come si evince dal citato D.P.R. n. 633, art. 15, comma 1, n. 3.

La sentenza impugnata, che ha posto a carico del gestore del servizio le spese in questione, va, pertanto, cassata.

Spetterà al giudice di rinvio – così come ha ritenuto anche la stessa sentenza sopra indicata – la verifica dell’efficacia della clausola delle condizioni generali di abbonamento che, addossando all’utente dette spese, non ha fatto salva, tuttavia, la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura, come quella del ritiro presso gli uffici dello stesso gestore, come prevista dall’art. 53 della convenzione per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, approvata dal D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, emanato in attuazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 186, art. 194”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Napoli – sede distaccata di Ischia in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

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