Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8943 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2017, (ud. 15/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1G77-2012 proposto da:

D.C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE MASSINI 69, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE

ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE ANGELIS,

DANIELE PORENA, CRISTIANA ZANELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/06/2011 R.G.N. 120/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30.6.2011 la Corte di Appello di Perugia, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra l’appellante e D.C.F., collaboratrice scolastica, e ha respinto le domande di conversione del rapporto e di risarcimento del danno;

che avverso tale sentenza D.C.F. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, articolati in più punti, al quale ha opposto difese il MIUR con controricorso;

che sono state depositate memorie dal MIUR.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, nonchè della Direttiva Europea 70/99/CE (lett. a) e b) del motivo) sul rilievo che dovrebbe farsi applicazione congiunta delle disposizioni contenute nei D.Lgs. n. 165 e n. 368 del 2001, al fine di rendere conforme alla Direttiva Europea la disciplina dei contratti a termine del personale scolastico, che non contiene alcuna disposizione volta a reprimere la reiterazione delle supplenze; che con il secondo motivo la D., lamentando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e il D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5, (lett. c) e d) del motivo), deduce che il legislatore, nel modificare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, ha consentito alle pubbliche amministrazione di fare ricorso al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, in difetto delle quali la clausola appositiva del termine deve ritenersi illegittima, con obbligo per la P.A. di convertire il rapporto ovvero di risarcire il danno, senza che la conversione potrebbe ritenersi impedita dalla regola imposta dall’art. 97 Cost., in quanto anche l’assunzione a termine presuppone una previa procedura selettiva;

che la terza critica (lettera e) addebita alla sentenza impugnata la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, posto che il comma 4 bis, inserito con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. n. 106 del 2011, per avere portata innovativa e non interpretativa, non sarebbe applicabile ai contratti a termine stipulati prima della sua entrata in vigore, al pari delle disposizioni contenute nel D.L. n. 134 del 2009, convertito nella L. n. 167 del 2009, relative alle sole supplenze temporanee, legate alla momentanea assenza del titolare, e non agli incarichi annuali conferiti su posti vacanti;

che il quarto motivo (lett. f), denuncia la violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994 e della L. n. 124 del 1999, in relazione alla Direttiva 70/99/CE, perchè solo le supplenze temporanee sarebbero giustificate da esigenze eccezionali e imprevedibili, non ricorrenti, invece, per le supplenze annuali su posto libero, siano esse relative all’organico di diritto o all’organico di fatto;

che questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), ha affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

C) Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa di settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusiva mente reiterato;

che, peraltro, rileva nella fattispecie la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, perchè la D., come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, è stata destinataria di supplenze su organico di diritto senza sostanziale soluzione di continuità a partire dall’anno scolastico 2000/2001, sicchè la reiterazione deve ritenersi abusiva in quanto protrattasi oltre il limite dei trentasei mesi e finalizzata alla copertura di posti vacanti della pianta organica;

che il Ministero, nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha dedotto che la ricorrente è stata definitivamente immessa nei ruoli con decorrenza dal 1 settembre 2011 ma la circostanza, non confermata dalla D., è stata solo allegata e non documentata;

che l’accertamento di fatto si impone, ai fini della decisione della controversia, perchè la stabilizzazione del rapporto, seppure avvenuta in corso di causa, rende operanti i principi di cui alle lettere e) ed f) (cfr. in tal senso Cass. 24038/2016) che pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che statuirà sulle domande proposte dalla D. attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati e pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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