Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8942 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 19/04/2011), n.8942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.C., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Manno Gian Paolo,
elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Tommaso Longo in
Roma, viale Mazzini, n. 88;
– ricorrente –
contro
M.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a
margine del controricorso, dagli Avv. Fonticelli Massimo e Giancarlo
Alita, elettivamente domiciliata presso questi ultimi in Roma (studio
Avv. Pasquale Napolitano), via Luigi Casamatta, n. 16;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 474 in data 10
giugno 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
2 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Gian Paolo Manno;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che M.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di R.R.M., chiedendo l’inibitoria di immissioni moleste provenienti dall’appartamento della vicina e la condanna al risarcimento del danno;
che la convenuta si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda;
che il Giudice di pace ha rigettato la domanda, ponendo a carico della convenuta le spese processuali ed il 50% delle spese di perizia;
che la R. ha prima chiesto la correzione dell’errore materiale occorso in punto di condanna alle spese; poi ha rinunciato all’istanza e, con citazione notificata il 6 giugno 2008, ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, dolendosi del fatto che il primo giudice, pur avendo respinto in toto la domanda dell’attrice, avesse posto a carico della convenuta le spese processuali;
che il Tribunale di Chiavari, con sentenza depositata il 10 giugno 2009, ha riformato l’impugnata pronuncia nel capo relativo alle spese;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale la M. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo;
che l’intimata ha resistito con controricorso.
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., rilevando che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato improponibile, perchè la proposizione della procedura di correzione degli errori materiali di una sentenza sarebbe incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza anche nel merito, la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. equivalendo ad atto incompatibile con la volontà di impugnare.
Il motivo è infondato.
La presentazione di un’istanza di correzione di un errore materiale non costituisce fatto incompatibile con le volontà di impugnare la sentenza di cui si chiede la correzione, onde non è configurabile al suo riguardo l’acquiescenza a norma dell’art. 329 cod. proc. civ., ancorchè l’impugnazione sia fondata su identico motivo (Cass., Sez. 3^, 14 giugno 1991, n. 6732).
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011