Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8941 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33694-2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato, presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARCO BARBARO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA

SANSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8934/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora rileva d’utile in questa sede, può riassumersi nei termini seguenti:

– questa Corte, con la sentenza n. 8934/2019 rigettò il ricorso proposto da S.R. contro la sentenza del Tribunale di Firenze, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione avanzata dal S. avverso verbale di accertamento, elevato per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per essere stato registrato, dall’installato autovelox, eccesso di velocità del motoveicolo targato (OMISSIS);

– con il ricorso qui al vaglio, ulteriormente illustrato da memoria, contrastato dal controricorso dell’intimato Comune di Firenze, il S. chiede la revocazione della sentenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, in sintesi, sulla base di quanto segue:

– la decisione di legittimità, espone il ricorrente, dopo avere correttamente affermato in punto di diritto che “non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada”, aveva, tuttavia, rigettato il profilo di censura affermando che “l’errore in cui è incorso il Tribunale (quello concernente la qualificazione di intersezione) non ha effetto sulla decisione finale, posto che il ricorrente non contesta la circostanza che il viale (OMISSIS) sia dotato di controviali, ovverosia di corsie laterali, delimitate da aiuole o spartitraffico rispetto al viale centrale, destinati a ricevere e regolare i flussi di traffico locale salvaguardando la direttrice principale di scorrimento. Di conseguenza qualsiasi intersezione non può che interessare il controviale, e non il viale centrale, proprio per effetto della separazione tra dette porzioni della sede stradale””;

– la seconda affermazione, riguardante l’assetto dei luoghi, era frutto di errore materiale, poichè una tale circostanza non emergeva dagli atti di causa:

a) la presenza di parziali controviali risultava asserita per la prima volta nell’atto d’appello del Comune e ribadita nella comparsa di risposta del medesimo e l’affermazione era stata recepita dalla sentenza d’appello, la quale, tuttavia, non aveva specificato se i controviali fossero continui e non interrotti dalle stesse intersezioni a raso non semaforizzate;

b) dalle foto prodotte dal Comune nel giudizio di merito era dato constatare le interruzioni dei controviali e, pertanto, l’errore di fatto della sentenza di legittimità consisteva nello “aver ritenuto che nel viale (OMISSIS) i (parziali e non continui) controviali utili fiati per la sosta dei veicoli siano gli unici interessati dalle interse5ioni laterali (…) mentre in realtà tali intersezioni laterali interessano anche la carreggiata principale ovvero centrale del viale in questione” e ciò era agevole verificare dalle foto in atti, depositate dal Comune in primo grado e dal notorio, essendo i luoghi ispezionabili attraverso (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile, valendo quanto segue:

– come già condivisamente più volte chiarito da questa Corte l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex art. 391-bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 26643, 22/10/2018, Rv. 651443);

– nel caso in esame, in primo luogo, il ricorrente in revocazione non allega con specifica puntualità gli atti processuali dai quali sarebbe dato trarre che, al contrario di quanto affermato nella sentenza di legittimità n. 8934/2019, egli avesse contestato “la circostanza che il viale (OMISSIS) sia dotato di controviali”;

– in secondo luogo imputa a una dispercezione della Corte di cassazione la non corrispondente descrizione dei luoghi rispetto al reale, che, invece, è dominio esclusivo del vaglio di merito;

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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