Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8941 del 05/05/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8941 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 24540-2009 proposto da:
elettivamente
MONNA MARIALISA MNNMLS52C43H501G,
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo
studio dell’avvocato BRUNO BISCOTTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA
SCOGNAMIGLIO;
– ricorrente contro
LEONI
COLOMBA
LNECMB45R64G770L,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso
lo
studio
dell’avvocato
STEFANO
GIANNINI,
Data pubblicazione: 05/05/2015
rappresentata
e
difesa
dall’avvocato
RENATO
VANNICELLI;
controricorrente
nonché contro
PETRINI
LORENZA,
EREDI
PETRINI
LORENZA
–
Intimati
–
avverso la sentenza n. 35/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato GIORGIANNI Francesco con delega
depositata in udienza dell’Avvocato BISCOTTO Bruno,
difensore della ricorrente che ha chiesto
raccoglimento del ricorso;
udito l’avvocato VANNICELLI Renato, difensore della
resistente che ha chiesto l’inammissibilità o, in
subordine, il rigetto del ricorso;
udito il
P.M.
in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
IMPERSONALMENTE COLLETTIVAMENTE;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 30.4.2003 Leoni Colomba e Petrini Lorenza, proprietaria ed
usufruttuaria di un terreno in Castelnuovo di Farfa in catasto f. 10 pp. 129-162.,
hanno proposto appello alla sentenza del Tribunale di Rieti, sezione di Poggio
Mirteto, che aveva rigettato la domanda di reintegra nel possesso di una servitù di
confinante sul quale assumevano di aver esercitato la servitù anche in conformità
alla costituzione per destinazione del padre di famiglia fin dal 1944.
„ .
La Corte di appello di Roma, con sentenza 7.1.2009, in totale riforma, accoglieva
l’appello e reintegrava gli attori sul presupposto che tutti i testi avevano riferito del
passaggio mentre in primo grado si era valorizzata una sola deposizione di una teste
interessata in quanto dante causa della resistente, che aveva comunque ammesso la
.
consegna delle chiavi a Leoni Costantino per sorvegliare il fondo, in contrasto con le
stesse ammissioni della Monna circa la consegna delle chiavi per mantenere rapporti
di buon vicinato.
Ricorre Monna con due motivi, illustrati da memoria, resiste Leoni Colomba.
MOTIVI DELLA DECISIONE
c
..Col primo motivo si denunzia violatone degli arti. 1141 e 2697 sull’insussistenza di
una presunzione di possesso e illegittima inversione dell’onere probatorio e col
secondo vizi di motivazione sulla carenza di ragioni per cui la disponibilità del
passaggio sia stata qualificata come possesso ad usucapionem e non già come mera
detenzione.
Le due censure , per la loro evidente connessione, possono esaminarsi
congiuntamente.
passaggio avanzata nei confronti di Monna Marialisa, proprietaria del fondo
La sentenza impugnata ha riferito che tutti i testi addotti dalle ricorrenti avevano
unanimemente riferito di un passaggio delle stesse sin da quando il terreno era di
proprietà del dante causa della Monna.
Questa Corte suprema non ignora che, per la configurabilità del possesso (“ad
usucapionem”), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non
interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo
all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del •
titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un
potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione
della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria
sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Né è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. I agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454)..
E’ principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla cassazione
della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta,
incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in
modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003
n. 2222).
•
Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto
tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che
spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della
disponibilità del bene.
La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche
difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.
Nella specie, risultando un’attività ultrannuale sulla scorta di elementi di riscontro
soggettivi ed oggettivi emergenti dagli atti ed essendo sufficiente provare urla
situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile e consistente nel
transito sul fondo servente, senza opposizione del proprietario ed anche senza opere
visibili e permanenti, anche illegittima ed abusiva purchè abbia i caratteri esteriori
di un diritto reale (Cass. I° agosto 2007 n. 16974, Cass. 7 ottobre 1991 n. 10470), il
ricorso va respinto con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200
di cui 2000 per compensi, oltre accessori.
Roma 10 marzo 2015.
Il consigliere estensore
il Presidente
„Arits-,
GEPOSITA70 1110MCIELLERIA
al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di