Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8940 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. I, 14/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 5893/2019 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1635/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 7/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da J.D., cittadino del (OMISSIS).

A sostegno della decisione ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento nè della protezione sussidiaria, nè della protezione umanitaria.

Quanto alla protezione sussidiaria ha rilevato che i risultati dell’indagine condotta dalla Commissione territoriale e dal Tribunale consentivano di escludere che il richiedente potesse subire, in ipotesi di rimpatrio, alcuno dei danni gravi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: e ciò sia con riferimento alle fattispecie di cui alle lett. a) e b), atteso che dalle generiche e scarsamente credibili dichiarazioni rese dall’appellante era emerso soltanto che egli si era allontanato dal Paese di origine nel timore di rimanere vittima della vendetta dei familiari di un uomo rimasto vittima di un incidente stradale nel quale egli si era trovato coinvolto, nonchè di incorrere nei rigori nel sistema giudiziario del luogo, sia con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. c), posto che in Ghana non era ravvisabile una situazione di conflitto interno o di violenza generalizzata.

Quanto alla protezione umanitaria, ha evidenziato che i seri motivi atti a giustificarne il riconoscimento, non emergevano nè dalla situazione soggettiva dell’appellante, nè da quella del Paese di origine.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il menzionato cittadino straniero, affidando l’impugnativa a quattro motivi.

– Il primo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Si deduce, in particolare, l’omessa risposta al motivo di appello con il quale si era evidenziato come il timore di subire la vendetta da parte dei familiari della persona investita o di incorrere nei rigori della giustizia del suo Paese fosse da desumersi dalla struttura tribale del Ghana, privo di una forte autorità statuale centralizzata, e di conseguenza dalla stessa situazione di scarsa garanzia dei diritti dei cittadini.

– Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella situazione di pericolosità e di violenza generalizzata in Ghana, in relazione al rigetto della protezione sussidiaria, risultando la motivazione rassegnata sul punto apparente in quanto priva dell’indicazione degli elementi concreti che avevano condotto la Corte territoriale ad opinare per l’assenza di un pericolo concreto per la vita o per l’incolumità dell’esponente in caso di rimpatrio, pur senza avere dato conto di avere esaminato fonti qualificate idonee a dar conto della detta situazione.

– Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alle condizioni socio politiche del paese di origine del ricorrente, rispetto alle quali la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato sarebbe affetta da patente apoditticità.

– Il quarto motivo censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e la violazione del principio di non refoulement di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., avendo tra l’altro la Corte territoriale omesso di attivare i propri poteri officiosi in ordine alla situazione di integrazione conseguita dal ricorrente in Italia, tenuto conto della ridottissima aspettativa di vita presente in Nigeria, in cui i diritti fondamentali della persona sono minimamente garantiti.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio senza, tuttavia, articolare difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di seguito esposto.

1. Il primo motivo è privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

1.1. Le doglianze che si appuntano sull’omesso esame di fatti decisivi (le dichiarazioni del richiedente e le allegazioni circa la sua condizione personale) sono sviluppate in spregio all’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui:” L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

Alla luce di tale regula iuris, occorre, allora, prendere atto che, in assenza di specifica indicazione dei fatti storici sui quali sarebbe caduta l’omessa valutazione della Corte di appello, nonchè della loro decisività, il dissenso articolato in ordine alle valutazioni compiute dal Collegio di merito in punto di apprezzamento delle dichiarazioni del richiedente protezione si risolve in un alternativo apprezzamento del materiale istruttorio, insindacabile in questa sede, perchè trasfuso in una motivazione che ha dato conto dei criteri seguiti in termini giuridicamente corretti e logicamente plausibili (Sez. 6-1, n. 4892 del 19/02/2019, Rv. 652755-01).

1.2. E, poi, inammissibile la doglianza con la quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, della censura, articolata con il gravame, con la quale era stato dedotto il timore del richiedente protezione di subire, oltre alla vendetta da parte dei familiari della persona investita, anche i rigori della giustizia del suo Paese, che non assicurava alcuna garanzia agli indiziati di reato.

Invero, la Corte di appello ha esaminato la censura e vi ha dato corretta risposta, affermando, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6-1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697), che – vertendosi della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) – era preliminare l’accertamento da compiersi circa la credibilità soggettiva della versione del richiedente in ordine all’esposizione di questi a rischio grave alla vita o alla persona, di modo che, giudicate inattendibili le dichiarazioni rese alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorreva procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione relativa alla tutela dei diritti dei cittadini nel Paese di origine. Da qui la genericità dello sviluppato rilevo, in quanto non correlato alla ratio della decisione sul punto.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, articolando censure avverso il diniego di protezione sussidiaria, nella forma prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), fondata sul pericolo di un danno grave alla vita o alla persona del richiedente derivante dall’esistenza nel Paese di origine di una situazione di violenza indiscriminata determinata da un conflitto armato, e colgono nel segno.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una simile domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza del richiedente mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente medesimo. Sicchè, quando lo straniero abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto (scilicet, la provenienza da un paese che si assume essere interessato da un conflitto armato), sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 6-1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608; Sez. 6-1, n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193).

Questa Corte ha, peraltro, chiarito che, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168; Sez. 6-1, n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193-01). Ha, poi, evidenziato che, in riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo (Sez. 6-1, n. 16275 del 20/06/2018, Rv. 649788; Sez. 6-1, n. 6503 del 20/03/2014, Rv. 630179).

Onde potersi affermare adempiuto l’onere di cooperazione è essenziale, inoltre, che il giudice del merito rifugga da formule generiche e stereotipate e specifichi, soprattutto, sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto (Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174-01): “Senza una simile specificazione sarebbe, invero, vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato” (Sez. 6-1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608).

2.2. Alla stregua di tali criteri direttivi, l’accertamento richiesto, nel caso al vaglio, non può ritenersi nè correttamente nè adeguatamente svolto, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che:” in Ghana non vi era alcuna situazione di violenza estrema e generalizzata in situazione di conflitto armato”, senza alcuna indicazione e, tantomeno, specificazione, delle fonti qualificate sulle quali si sarebbe fondato il proprio convincimento.

Tanto comporta la fondatezza dei motivi e il conseguente assorbimento dei profili di censura relativi alla protezione umanitaria.

3. La sentenza va, pertanto, cassata quanto al secondo e al terzo motivo, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame. Assorbito il quarto motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto al primo motivo.

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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