Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 894 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10223-2020 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato presso l’avv. LUCA CASTAGNOLI

che lo rappres. e difende con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 8803/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato l’8.6.18, M.Y., cittadino della Nigeria, propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria che il Tribunale di Bologna rigettò, con decreto del 5.3.2020, osservando che: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione era generico e non credibile (in ordine alla motivazione di aver lasciato la Nigeria per il timore di essere ucciso dal padre quale esecuzione di un rituale di una setta segreta – come riferitogli dalla madre, separata dal padre – soggiungendo di essere stato poi aggredito, insieme alla madre, da alcuni banditi e di essersi rifugiato presso un contadino, per poi andare in Libia da dove fece ingresso in Italia), oltre che contraddittorio (nella memoria depositata il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria dopo l’aggressione subita dal padre); tali dichiarazioni, comunque, non erano riconducibili alla fattispecie dello status di rifugiato, non attenendo ad ipotesi di persecuzione politica, religiosa o razziale; tale inattendibilità del ricorrente escludeva i presupposti della protezione sussidiaria, di cui alle fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b); era da escludere anche la fattispecie di cui al suddetto art. 14, lett. c) poichè dall’esame delle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente; non era infine riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

M.Y. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, escludendo l’integrazione del ricorrente in Italia, sulla base di un esame erroneo e parziale della situazione generale della Nigeria, senza dare rilievo all’età del ricorrente, all’atto dell’ingresso in Italia, alla sua condizione personale e familiare e all’attività lavorativa svolta in Italia.

Il motivo, riguardante la sola protezione umanitaria, è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia raggiunto l’integrazione in Italia, legittimante il permesso umanitario in quanto, anche in ragione della genericità e inattendibilità delle sue dichiarazioni, non erano emerse situazioni di vulnerabilità del ricorrente, considerandone l’età e la buona salute, mentre lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato non era, di per sè, un elemento tale da evidenziare un radicamento dell’istante sul territorio italiano. Ne consegue che, in mancanza di specifici indicatori di vulnerabilità, che inducano a ritenere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, ed esclusa l’avvenuta integrazione del ricorrente in Italia, non merita censura la mancata comparazione tra la situazione attuale in cui versa l’istante e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio.

Nulla per le spese, in quanto il Ministero dell’Interno non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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