Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 894 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 344/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. SORRENTINO Federico, con cui chiede il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il contribuente, intermediatore nel commercio, ricorreva innanzi alla Commissione Provinciale di Napoli impugnando il silenzio – rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002 e la C.T.P., rilevato che non era stata fornita la prova, neppure con la dichiarazione dei redditi, a sostegno della tesi prospettata, rigettava il ricorso;

che il contribuente impugnava tale decisione presso la Commissione Regionale competente la quale, viste le dichiarazioni dei redditi prodotte, accoglieva l’appello, riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata;

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale;

che il contribuente non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo del ricorso, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per essersi il contribuente in primo grado limitato a dedurre l’incostituzionalita’ delle norme sull’IRAP, svolgendo solo con l’atto di appello dei motivi nuovi con radicale innovazione della causa pretendi, e’ manifestamente infondato. Gia’ il P.G. nella sue conclusioni scritte, che si ritiene di interamente condividere e fare proprie, evidenzia: “il contribuente, intermediario del commercio, non si limito’ – come sostenuto dal ricorrente – ad argomentare genericamente in merito ad una pretesa assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ma, come si evince dal ricorso introduttivo, dedusse con sufficiente specificita’ (in fatto e in diritto) la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione sia nelle premesse (testualmente “tale attivita’ attivita’ di intermediazione nel commercio viene esercitata in totale assenza di elementi di organizzazione: essa infatti viene svolta utilizzando quale sede la propria abitazione, senza avvalersi di alcun dipendente e/o collaboratore ed in quasi assenza di beni strumentali”) sia nei motivi di diritto (ove si invoca l’inapplicabilita’ dell’IRAP a quei piccoli imprenditori (agenti di commercio) che esercitano la propria attivita’ esclusivamente presso il proprio domicilio, senza avvalersi della collaborazione di alcun dipendente e in presenza di beni strumentali di modesta entita’);

che pertanto non si ravvisa quanto osservato dall’Agenzia con il primo motivo di ricorso e cioe’ la violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 57 per essersi in primo grado il contribuente “limitato a dedurre l’incostituzionalita’” delle norme sull’IRAP; ne’ si ravvisa l’asserita “radicale innovazione della causa pretendi in grado di appello” ove, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 sono stati presi in esame i documenti prodotti solo in tale sede dal contribuente (Cass. 2007/1915; Cass. 2006/3611);

che il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di omessa, illogica, incoerente motivazione su di un punto decisivo della controversia e la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, e’ manifestamente infondato, in quanto la sentenza, con motivazione sufficiente ad esprimere la ratio decidendi, e’ conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di IRAP, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicate nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (ora D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1, nel testo vigente dall’1/1/2004) non deve essere intesa in senso soggettivo, come autoorganizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensi’ in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui: l’accertamento di tale presupposto – ai fini dei quali non assume alcun rilievo la prevalenza dell’opera del professionista sul valore degli altri fattori produttivi impiegati, trattandosi di un requisito non configurabile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e comunque non riconducibile ad alcuna previsione normativa – costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimita’ se non per vizi logici della motivazione” (ex plurimis, Cass. nn. 3674, 3673, 3677, 3678, 3680 del 2007);

che tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all’agente di commercio (Cass. S.U. 2009/12108);

che la sentenza impugnata ha correttamente motivato sulla inesistenza di “un’autonoma organizzazione” riguardo all’attivita’ svolta dal contribuente, senza peraltro che l’accertamento in fatto effettuato dai giudici di merito risulti censurabile in questa sede non essendo stati dedotti elementi per una diversa valutazione nel rispetto del principio dell’autosufficienza;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi e’ materia per provvedere sulle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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