Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8939 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato NOBILONI

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA

SERGIO, giusta delega in calce al ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

MANIFATTURA CONFEZIONI BARBERINI SRL (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato

BARBERIS GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TABELLINI CARLO, giusta procura speciale in data

29.7.2010 in calce al ricorso per regolamento di competenza

giurisdizionale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2396/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Nobiloni che si riporta

ai motivi del ricorso e chiede l’accoglimento del ricorso; in

subordine chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza;

udito per la resistente l’Avvocato Giorgio Barberis che si riporta

agli scritti.

E ‘ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Torino in data 13/14.5.2009 la Manifattura Confezioni Barberini srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di M.R., le era stato intimato il pagamento di Euro 213.075,05 per emolumenti dovuti quale amministratore della società.

In corso di causa, il giudice adito, ritenuto che alla causa fosse applicabile il rito del lavoro , rimetteva gli atti alla Sezione lavoro.

Con sentenza emessa all’udienza del 7.6.2010 il Giudice del lavoro di Torino dichiarava la propria carenza di giurisdizione, per essere la controversia devoluta agli arbitri e revocava il decreto opposto.

Avverso tale sentenza propone regolamento di competenza M. R.. Ha depositato memoria difensiva la Manifattura Confezioni Barberini srl.

Il ricorso è inammissibile.

Ha già affermato questa Suprema Corte, con riferimento alla sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che, ove il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza, a norma del secondo comma dello stesso articolo, si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria” .Ne deriva che, poichè la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prevista nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacchè il provvedimento si presume ex lege conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), deve escludersi alcuna ulteriore comunicazione, che oltre che essere superflua, contrasterebbe con le finalità di semplificazione previste dalla legge, ed il termine di trenta giorni, fissato dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorre dalla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (cfr. Cass. 18743/2007;

Cass. n. 16304/2007; Cass. n. 17665/2004).

Questo stesso principio va applicato anche alla pronuncia ex art. 429 c.p.c. che, nel testo novellato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2 conv. nella L. n. 133 del 2008, risulta modellata secondo lo schema dell’art. 281 sexies c.p.c. che, peraltro, la stessa giurisprudenza aveva ritenuto, ancor prima della riforma, estensibile al rito del lavoro (cfr. Cass. n. 13708/2007; Cass. n. 9235/2006).

Ne deriva che, ove la pronuncia sulla competenza sia stata adottata nelle forme previste dall’art. 429 c.p.c., comma 1, parte prima con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell’udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi i provvedimenti adottati dal giudice ritenere legalmente conosciuti sin dal momento in cui sono emessi (v. con riferimento alle ordinanze sulla competenza pronunciate in udienza, Cass. n. 5976/1995; cass. n. 3129/1990).

Quanto, poi, all’asserita querela di falso proposta avverso le risultanze dei verbali di causa, non solo tale circostanza non risulta documentata in seno al ricorso, ma appare, in ogni caso? irrilevante, non sussistendo allo stato alcun accertamento definitivo della falsità dei documenti contestati.

Ciò premesso, deve, quindi, considerarsi che la sentenza è stata pronunciata il 7.6.2010, mentre il regolamento è stato inoltrato per la notifica il 23.7.2010 e notificato alla controparte il successivo giorno 24; quindi, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del proposto regolamento.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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