Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8939 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15222/2009 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANCINELLI

1, presso lo studio dell’avvocato SAOLINI PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TORRESE Gennaro, giusta procura speciale alle

liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DILENGITE Giuseppe, giusta

procura speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2008 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

SEZIONE DISTACCATA di SORRENTO del 12/11/08, depositata il

20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento in materia di opposizione all’esecuzione.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Risulta, infatti, violata la norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso per cassazione, a tal fine, deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Ma tale prescrizione – come le S.U. di questa Corte hanno definitivamente statuito con la sentenza 17.7.2009 n. 16628 – non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante spillatura al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere.

In tal modo contravviene allo scopo della disposizione che è quello di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Nella specie, il ricorso non contiene alcuna narrativa della vicenda processuale, limitandosi il ricorrente alla mera allegazione, nel corpo del ricorso, del testo integrale dei vari provvedimenti – sentenze ed ordinanze – richiamate nello stesso, degli atti di parte e della stessa consulenza tecnica espletata nella fase di merito mediante semplice spillatura, come un copia ed incolla.

Una tale modalità non soddisfa il rispetto della norma di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Di qui l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi espressi nella memoria, che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione, posto che la funzione della memoria è soltanto illustrativa, ma non integrativa o sostitutiva degli elementi mancanti nel ricorso – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA