Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8938 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’- EUROCOSTRUZIONI SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIOTTA CAROLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SORBELLO

GAETANO, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

FISASCAT CISL – FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI

COMMERCIALI AFFINI E TURISMO, FEDERAZIONE TERRITORIALE DI MESSINA in

persona del Segretario Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI

ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato DIMASI LIDIA, giusta

delega a margine della memoria;

– resistente –

e contro

IMPRESA DI PULIZIA “SIRACUSA” DI SIRACUSA ANTONINA MARIA, SOCIETA’

BLU HOTELS SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 2969/2010 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito per la resistente l’Avvocato Piergiorgio Villa (per delega avv.

Lidia Dimasi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 St. lav. innanzi al Tribunale di Messina la Fisacat CISL – Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Com. Affini e Turismo- Federazione Territoriale di Messina chiedeva di dichiararsi l’antisindacalità della condotta posta in essere dalla società Eurocostruzioni spa, la quale aveva affittato il ramo d’azienda relativo all’Hotel Hilton di Portorosa alla società Blu Hotels spa in violazione dell’obbligo di preventiva informazione alle rappresentanze sindacali costituite nell’azienda, per come previsto dalla L. n. 482 del 1990, art. 47, nonchè dalla società cessionaria, la quale aveva provveduto alla esternalizzazione del servizio di pulizia di tale albergo affidandolo alla “Impresa di pulizia “Siracusa” di Siracusa Antonina Maria” in violazione della procedura di consultazione prescritta dal contratto collettivo di settore.

Con ordinanza in data 27.5.2010 il giudice adito dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale di Messina, per essere territorialmente competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza la Società Eurocostruzioni, chiedendo di affermarsi l’incompetenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e di riconoscersi, invece, la competenza del Tribunale del lavoro di Rovereto.

Ha depositato memoria difensiva la Fisascat Cisl. L’istanza di regolamento è manifestamente infondata.

Costituisce insegnamento costante di questa Suprema Corte che, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente nel procedimento di repressione della condotta antisindacale, deve aversi riguardo non tanto al luogo in cui il comportamento denunciato è stato deliberato, quanto al luogo in cui si producono gli effetti di limitazione della libertà ed attività sindacale, e, quindi, viene leso il diritto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori al corretto svolgimento delle prerogative sindacali ad esse riconosciute dalla legge e dall’autonomia collettiva (v. ad es.

Cass.n. 23895/2004; Cass. n. 616/2001; Cass. n. 13456/2000; Cass. n. 4220/1994; Cass. n. 8673/1993).

Di tali principi il giudice adito ha fatto corretta applicazione, osservando come l’obbligo di informazione nel caso rilevante dovesse essere soddisfatto nei confronti delle rappresentanze sindacali costituite presso l’unità produttiva interessata al trasferimento (sita nel circondario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e che l’omissione di tale obbligo costituiva (e realizzava) il comportamento denunciato di insindacabilità.

Nè in senso contrario giova argomentare dalla richiesta di sospensione dell’efficacia della cessione del ramo di azienda, formulata dal sindacato ricorrente, per inerire la domanda al piano degli effetti ripristinatori (prospettati come) necessari a rimuovere la situazione di insindacabilità denunciata, e non a quello della fattispecie costitutiva del diritto azionato, e cioè del comportamento che si assume lesivo dell’interesse sindacale riconosciuto dalla legge e tutelato con lo speciale procedimento previsto dallo Statuto.

Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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