Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8935 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ KRAS JOSEPH HENRY e D.G.R.
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-tempore
D.G.R. nonchè per KRAS JOSEPH HENRY E DI
GIANNANTONIO ROBERTA (OMISSIS) in qualità di soci
illimitatamente responsabili della suindicata società, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 140, presso lo studio
dell’avvocato SAUL GUERRA, rappresentati e difesi dall’avvocato DI
LORENZO ROSITA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
F.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 844/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
3.12.09, depositata il 18/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3
0/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Gianluca Fonsi (per delega avv.
Rosita Di Lorenzo) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA
CESQUI che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 3/18.12.2009 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza resa dal Tribunale di Avezzano il 23.7.2008, impugnata dalla società Kras Joseph Henry e D.G. R. snc, nonchè da Kras Joseph Henry e da D.G. R., nella qualità di soci illimitatamente responsabili, che accoglieva la domanda nei confronti degli stessi proposta da F.B. per il riconoscimento di differenze retributive.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso la società e i soci illimitatamente responsabili con un unico motivo. Non si è costituita l’intimata.
Con un unico motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge (art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) ed, al riguardo, osservano che la corte di merito, mutuando apoditticamente le conclusioni cui era pervenuto ti primo giudice, aveva omesso di esaminare le risultanze dell’istruttoria, non fornendo una adeguata e congrua giustificazione delle ragioni del proprio convincimento, specie con riferimento alle condizioni che legittimano le testimonianze de relato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ha accertato la corte territoriale che i testi escussi nel processo avevano confermato i capitoli di prova su cui erano stati chiamati a rispondere con motivazioni plausibili, in quanto a conoscenza delle relative circostanze, perchè abituali frequentatori dell’esercizio commerciale o colleghi di lavoro, e che la loro attendibilità era stata positivamente valutata sulla base della univocità e concordanza delle dichiarazioni rese.
A fronte di tale accertamento, che non evidenzia vizi logici o motivazionali, le censure svolte dai ricorrenti appaiono, se non altro, contrastare con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, trascrivendone il contenuto, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011