Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8934 del 05/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8934 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 17438-2008 proposto da:
VEZZONI

GIAN

MARCO

C.F.

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elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 130,
presso
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studio

dee I avvocata, ALESSANDRO TERENZIO,

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he lo rappresentalhe difendetounitamente 1=1:

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giusta delega in atti;

– ricorrente –

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contro
AZIENDA USL N. 12 DI VIAREGGIO C.F. 00523180461, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE

Data pubblicazione: 05/05/2015

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43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ERMINIO VENTURA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato TERENZIO ALESSANDRO;
udito l’Avvocato VENTURA ERMINIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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di FIRENZE, depositata il 27/06/2007 R.G.N. 1794/2006;

RG 17438/2008
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca
di rigetto della domanda di Marco Vezzoni ,assunto con patto di prova a tempo
indeterminato dalla AUSL 12 Versilia come dirigente medico di dermatologia, di
accertamento dell’illegittimità del recesso intimatogli dall’azienda sanitaria per
mancato superamento della prova.
La Corte territoriale ha rilevato che il patto di prova di sei mesi era reso

anche per i dirigenti medici ” della stessa o altra azienda ” che a seguito di
concorso pubblico “cambiano area o disciplina di appartenenza” ; che neppure il
proficuo e lodevole servizio prestato presso la stessa azienda avrebbe potuto
esonerare il ricorrente dal patto di prova ; che la nullità del patto di prova non
poteva affermarsi per avere il Vezzoni in precedenza intrattenuto rapporti di
collaborazione professionale non essendo comparabili con il complesso degli
obblighi facenti càpo al dirigente inserito stabilmente e a tempo indeterminato con
diversità di responsabilità e con funzione di coordinamento ( in precedenza era
un rapporto a termine di natura autonoma , non esclusivo, con impegno di 24 o 26
ore settimanali con compenso ragguagliato alle ore e possibilità di frequenza
volontaria di singole unità operativa ) .
Accertata la sussistenza di una congrua motivazione del recesso per non essere il
Vezzoni riuscito ad integrarsi positivamente e proficuamente nell’organizzazione
aziendale ed a rapportarsi con i colleghi , affermata l’inapplicabilità dell’art 7 stat a
lav, ed escluso qualsiasi intento discriminatorio o vessatorio , la Corte territoriale
ha, quindi, concluso per l’infondatezza dell’appello.
Avverso la sentenza ricorre il Vezzoni formulando due motivi ulteriormente
illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resiste la l’Azienda USL n 12 di Viareggio
motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.1 preleggi; 2,
comma 2, dlgs n 165/2001; 2096 cc; 10 L n 604/1966; 14 del CCNL ; 155 cpc;
1418, 1419, 2 comma, 1325 cc nonché vizio di motivazione.
Deduce che ai sensi dell’art 2096 cc e dell’art 10 L. n 604 del 1966 , prevalenti
sulle nonne del CCNL , il rapporto era diventato a tempo indeterminato essendo
stato il recesso comunicato oltre i sei mesi e che il CCNL qualora avesse inteso

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obbligatorio dalle norme collettive non solo per i dirigenti medici neo assunti, ma

tenere conto del servizio effettivo si sarebbe espresso in termini di giorni in
mancanza il recesso era illegittimo.
Afferma , inoltre, che , sempre per la prevalenza dell’ad 2096 cc sulla
contrattazione collettiva anche nel pubblico impiego, il patto di prova non era
valido in quanto il lavoratore aveva già svolto identica attività per la stessa
struttura sanitaria e che, inoltre, nel contratto non erano ben specificate le
mansioni, né erano determinabili per relationem .
2)Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art 14, 5 comma,
Corte circa l’idoneità della motivazione del recesso.,Deduce che nel contratto non
era previsto che divenuto dirigente avrebbe dovuto svolgere un’attività di squadra
che imponesse un’intensa collaborazione con gli altri colleghi.
Le censure , congiuntamente esaminate in quanto connesse , sono
infondate.
Circa le modalità di calcolo dei sei mesi di durata del patto di prova, cioè se di
lavoro effettivo o di calendario e dell’eventuale violazione dell’art 155 cpc , deve
rilevarsi che di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata . Il
ricorrente non denuncia, tuttavia, l’omessa pronuncia da parte della Corte
territoriale , ma si limita ad argomentare che la motivazione è mancante o
insufficiente o sulla violazione di legge. Costituisce giurisprudenza consolidata di
questa Corte il principio secondo cui l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi
d’appello , risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato , integra un difetto di attività del giudice di secondo grado , che deve
essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una
nonna di diritto sostanziale ex art 360 n 3 cpc o del vizio di motivazione ex art
360 n 5 cpc , in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice di merito
abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo
giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare ( o non giustificando
adeguatamente ) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica
deduzione del relativo “error in procedendo” — ovverosia della violazione dell’art
112 cpc, in relazione all’art 360 n 4 cpc- la quale soltanto consente alla parte di
chiedere e al giudice di legittimità — in tal caso anche giudice del fatto processuale
— di effettuare l’esame altrimenti precluso, degli atti del giudi7io di merito e, così,
anche dell’atto di appello . La mancata deduzione del vizio nei termini indicati,

2

.5,

CCNL , dell’art 2096 cc in relazione all’art 1175 . Censura l’affermazione della

evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito
e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione , rende , pertanto,
inammissibile il motivo .( cfr Cass n 28716/2011, n 1755/2006, n 1196/2007) .
Per quanto riguarda la legittimità del patto di prova avuto riguardo alle censure
formulate dal ricorrente per avere in precedenza avuto contratti a tempo
determinato con l’azienda sanitaria deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di
questa Corte, la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse
comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un

verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità
del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione
richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 29 luglio 2005 n.
15960; Cass. 30 luglio 2009 n. 17767). Questa Corte ha altresì precisato che il
patto di prova in due contratti successivamente stipulati tra le parti è ammissibile,
qualora risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici
fattori, attinenti non soltanto alle capacità. professionali, ma anche alle abitudini
di vita o a problemi di salute (Cass.18 febbraio 1995 n. 1741; Cass. n.15960/05
cit.; Cass. n. 17767/09 cit.; Cass. 22 giugno 2012 n. 10440). In una fattispecie,
sostanzialmente analoga alla presente, è stato affermato che in materia di rapporti
di lavoro pubblico nel settore sanitario, disciplinati a seguito della privatizzazione
dalla contrattazione collettiva nazionale, anche in deroga a previsioni di legge o
regolamento, la previsione del CCNL del compatto sanità del primo settembre
1995, secondo cui il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova, consente l’esecuzione della prova anche nel caso di assunzione
di un lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine,
ancorché avesse superato la relativa prova, avendo le parti ritenuto utile e
comunque funzionale all’interesse pubblico l’espletamento della prova in vista
della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (Cass. 2 ottobre 2008 n.
24409, nonché da ultimo Cass n 23381/2014). Infine , è stato rimarcato che la
valutazione circa l’opportunità e/o necessità della verifica delle qualità
professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertata. dal
datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di
legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n.
1741/95, sopra citate).

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esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha
ampiamente motivato circa la legittimità del patto di prova sottolineando che ” le
obiettive caratteristiche di un rapporto professionale , di natura autonoma e non
esclusiva, con impegno orario massimo di 24 o 26 ore settimanali, con compenso
ragguagliato alle ore prestate, non risultano comparabili con il complesso degli
obblighi che fanno capo ad un dirigente medico inserito stabilmente , a tempo
pieno e indeterminato nella struttura dell’azienda ” . La Corte d’appello ha ,
inoltre, evidenziato che il dirigente costituisce figura con un tipo di

propria dei medici che instaurano con le USL brevi rapporti a termine di natura
autonoma e con impegno orario limitato o che sono ammessi alla frequenza
volontaria di singole unità operative . La Corte ha ulteriormente sottolineato che
il periodo di prova era previsto dal CCNL dirigenza medica non solo per i
dirigenti medici neo assunti, ma anche per i dirigenti medici ” della stessa o altra
azienda ” che a seguito di concorso pubblico “cambiano area o disciplina di
appartenenza” e che , dunque, lo stesso CCNL stabiliva il principio che neppure il
proficuo e lodevole servizio prestato in posizione di subordinazione nella stessa
azienda poteva talvolta esonerare il dirigente medico dal sottoporsi ad un nuovo
periodo di prova.
Con riferimento alle censure sulla motivazione del recesso in periodo di prova
deve richiamarsi l’ampia giurisprudenza di questa Corte in base alla quale anche
LI tema di rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze della P.A. il recesso del
datare di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa
dall’onere di provarne la giustificazione, , fermo restando che l’esercizio
del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che
consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca
convenienza’: ( cfr Cass n 21586/ del 13/08/2008, n 23321 del 17/11/2010 , n
16224 del 27/06/2013)
La Corte territoriale ha ritenuto che le motivazioni del recesso costituite ,
sostanzialmente, dall’incapacità del medico di inserirsi nella unità operativa di
appartenenza ed a rapportarsi con i colleghi, non celavano alcun intento
discriminatorio o estraneo alla finalità dell’istituto e che anzi al contrario il
complessivo svolgersi della vicenda evidenziava semmai una serie di elementi che
deponevano con certezza a favore della genuità e correttezza della condotta della

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responsabilità , di funzione di coordinamento e di carriera ben distinti da quella

USL Le censure del ricorrente circa la mancata specificazione nel contratto che
avrebbe dovuto svolgere un’attività di squadra con un’intensa collaborazione con
gli altri colleghi di lavoro non risultano certo idonee ad incidere sulla piena
validità dell’espletamento della prova e del recesso considerato che la necessità di
integrazione e collaborazione nell’ambito della struttura di assegnazione
rappresenta un requisito che l’ASL ritiene ineludibile per il raggiungimento degli
obiettivi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna

depositata dalla contro ricorrente.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio
liquidate in C 7.290,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Roma 19/2/2015

del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate come da notula

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