Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8933 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 1312, presso lo studio degli avvocati TAMAGNINI

CATIA, TAMAGNINI CINZIA, che lo rappresentano e difendono giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2509/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/3/09, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 20.3/20.11.2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 14.11.2005, rigettava la domanda proposta da S.S. nei confronti delle Poste Italiane per far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato per il periodo dal 26.7.2000 al 30.9.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.S. con due motivi. Resistono con controricorso le Poste Italiane.

Con il primo ed il secondo motivo, svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, rilevando che la corte territoriale aveva erroneamente trascurato di considerare che l’effetto derogatorio attribuito dalla L. n. 56 del 1987 alla contrattazione collettiva non pregiudicava il principio dell’onere probatorio posto a carico del datore di lavoro dalla L. n. 230 del 1962, art. 3 e che condizione per la valida apposizione del termine era l’esistenza di un nesso di causalità fra la specifica causale giustificativa e il concreto contesto lavorativo.

Il ricorrente ha depositato memoria.

I motivi appaiono manifestamente infondati alla luce dei precedenti consolidati di questa Suprema Corte.

Decidendo (cfr. ad es., Cass. 2 marzo 2007 n. 4933) su fattispecie analoghe a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre), si è reiteratamente affermato l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.

Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Giova soggiungere che altre decisioni di questa Corte (cfr. ad es.

Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale , hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Così come (cfr. Cass. 28-3-2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale …

l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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